Rapporti di lavoro

Dall’Ispettorato i criteri per i controlli sui distacchi transazionali

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato Nazionale del lavoro, con nota 1° agosto 2019, n. 622, diffonde un vademecum per la vigilanza sul distacco transnazionale. Infatti, dopo le indicazioni di carattere operativo già fornite al personale ispettivo con le circolari n. 3/2016 e n. 1/2017, l'INL interviene nuovamente in materia con precise linee guida, anche alla luce della casistica oggetto di verifica e dell'esiguo numero di precedenti giurisprudenziali esistenti. L'intento è quello di garantire un comportamento ispettivo omogeneo ed efficace sul territorio nazionale. Si tratta di un ambito di accertamenti indicato anche nel Documento di programmazione della vigilanza per il 2019, che, per l'appunto, aveva previsto interventi ispettivi in materia, orientati a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 136/2006 di recepimento della normativa europea al fine di contrastare fattispecie illecite di distacco transnazionale di lavoratori provenienti da diversi Paesi membri dell'U.E. o da Paesi terzi.
Nel vademecum l'Ispettorato, basandosi sulle principali problematiche sorte nel corso dell'attività di vigilanza, crea una raccolta e rielaborazione delle indicazioni di carattere operativo e interpretativo sulla materia.
In primis, viene ribadito che il distacco transnazionale presuppone l'espletamento di una prestazione di servizi sul territorio italiano da parte di un operatore economico stabilito in un altro Stato membro, soffermandosi, in particolare, sulla locuzione "prestazione di servizi", nella quale rientrano diverse tipologie contrattuali disciplinate nel nostro ordinamento, tra le quali la filiera di appalti e subappalti di opera e di servizi e la somministrazione di lavoro; in essa sono inoltre da ricomprendere ulteriori attività di prestazioni servizi tra imprese stabilite in diversi Paesi (ad es. varie forme di joint venture, consorzi ed ATI che in sostanza si configurano quali fattispecie di subappalto, contratti di rete, accordi atipici, ecc.). A titolo esemplificativo, i servizi comprendono le attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e le libere professioni. Tali sono, quindi, i settori economico-produttivi in cui il personale ispettivo può riscontrare fattispecie di distacco transnazionale (edilizia, agricoltura, terziario, ecc.).
Nei paragrafi successivi il vademecum, sempre in ottica ispettiva, si occupa di regolarità amministrativa e documentale del distacco (es. nomina del referente, effettuazione delle comunicazioni telematiche, modello A1, prospetti paga); autenticità del distacco e relativo regime sanzionatorio; rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione, tra le quali, oltre all'orario di lavoro alla materia della salute e sicurezza sul lavoro e al regime della non discriminazione, rientrano anche gli aspetti retributivi. Circa tale ultimo profilo l'INL chiarisce opportunamente quali elementi debbano essere considerati ai fini di una corretta equiparazione del trattamento economico previsto per i lavoratori distaccati. Nelle linee guida vengono, poi, approfonditi due ulteriori aspetti di notevole interesse. Il primo attiene alle correlazioni tra distacco transnazionale non autentico ed altre fattispecie illecite sia di natura penale, quali la somministrazione fraudolenta e il caporalato, che possono porsi rispettivamente unitamente o in alternativa alle patologie del distacco, sia amministrativa, come la "maxisanzione" per lavoro nero ed il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, di norma ritenuti non applicabili in presenza di un distacco non genuino. Il secondo aspetto riguarda, invece, le condizioni per il legittimo esercizio dell'attività di somministrazione del personale da parte delle Agenzie del lavoro comunitarie sia interamente stabilite in altro Stato membro che aventi una sede operativa in Italia.

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