Rapporti di lavoro

Le istruzioni Inps sulle agevolazioni per lo sport giovanile

di Alberto Bosco

L'art. 1, co. 370, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ha disposto che l'importo che residua al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, ex art. 145, co. 13, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati in tale disposizione, nel limite di 1 milione di euro annui, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta:

a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla FIGC;
b) di un contributo annuo pari al 30% dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

Con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia, e quelli del lavoro e dell'istruzione, , sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui sopra.

In attuazione di tale disposizione è stato quindi emanato il D.P.C.M. 24 aprile 2018, che contiene le "Misure agevolative per promuovere lo sport sociale e giovanile di cui all'articolo 1, co 370, della legge n. 205/2017", il cui contenuto è riassunto nella tabella che segue.


In relazione a quanto sopra, l'Inps ha fornito le proprie indicazioni operative, precisando che:
a) resta fermo quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo sopra citati;
b) il riconoscimento delle agevolazioni richiede un'attività istruttoria per l'accertamento dei requisiti di legge svolta dalla Lega Pro, le cui risultanze sono sottoposte al vaglio della Figc che, entro 30 giorni, ne comunica l'esito alla stessa Lega e al Coni: nel caso di esito positivo, la Lega Pro richiede le somme dovute al Coni, che le eroga per il tramite di Coni Servizi S.p.A.;
c) le disposizioni della citata legge n. 205/201 hanno comportato la fine delle agevolazioni contributive stabilite dall'art. 145, co. 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tali previsioni non hanno più previsto per le società di calcio dei campionati di 1a e 2a divisione la fruizione nell'assolvimento dell'obbligo ai fini previdenziali dello sgravio per i rapporti con giovani calciatori e della riduzione dei contributi per i rapporti con i preparatori atletici);
d) per i periodi di competenza dopo il 31 dicembre è cessata la validità dei codici da "L2" a "L9", per valorizzare nell'elemento <TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale> (sezione PosContributiva) dell'UniEmens la sussistenza di tali agevolazioni, nonché il codice causale "L701" dell'elemento <CausaleACredito> di <DatiRetributivi>/<AltreACredito> relativo agli sgravi contributivi per i giovani calciatori di Lega Pro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©