Rapporti di lavoro

Cigs del contratto di espansione senza contributo aggiuntivo

di Enzo De Fusco

Alla cassa integrazione prevista nel contratto di espansione non si applicano le disposizioni generali del decreto legislativo 148/2015. E quindi le aziende non sono tenute al versamento del contributo aggiuntivo del 9 o del 12 per cento. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con la circolare 16/2019 nella quale, peraltro, è stato precisato che non si applica neanche il Dm 94033/2016 che contiene i criteri attuativi del decreto 148/2015.

Questa chiara posizione del ministero pone fine ai dubbi emersi nella fase di prima applicazione del nuovo contratto di espansione circa l’obbligo o meno di applicare integralmente le disposizioni del Dlgs 148.

Dall’articolo 26 quater del decreto legge 34/2019 emerge che il contratto di espansione è consentito qualora si realizzi l’impegno vincolante dell’impresa ad assumere nuovi dipendenti e di riqualificare tutto o parte del personale in forza. Proprio per consentire il processo di riqualificazione lo Stato, a fronte dell’impegno aziendale, riconosce un’indennità di sostegno al reddito finanziato in modo separato e non ricadente nei capitoli di spesa degli ordinari ammortizzatori.

I rinvii al decreto 148/2015 sembrano quindi essere ben circoscritti al solo fine di attuare alcune norme del contratto di espansione sfruttando disposizioni o procedure amministrative già ampiamente collaudate in altri ambiti.

Nel comma 1 dell’articolo 26 quater si richiamano le modalità e i termini della procedura di consultazione prevista dall’articolo 24 del decreto 148/2015, finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione. Nel successivo comma 3 si individua una espressa deroga alla durata dei normali ammortizzatori sembra proprio per evitare che il periodo interessato da questo speciale ammortizzatore si possa cumulare con gli altri strumenti.

La norma poi prevede che si «applicano le disposizioni previste» dagli articoli 3 e 6 del decreto 148. Il rinvio sembra essere orientato a individuare la sola misura del sostegno al reddito, la relativa modalità di calcolo e la copertura figurativa.

In mancanza di altri specifici rinvii, non sembrano avere rilevanza i limiti dimensionali o di settore per accedere alla prestazione di sostegno al reddito di cui all’articolo 20 del decreto 148. Piuttosto la norma sembra sostenere lo sviluppo tecnologico indipendentemente dal settore in cui operano le imprese interessate. Pertanto, si ritiene che potranno accedere al contratto di espansione anche le aziende che non rientrino nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.

Analogamente, spiega la circolare 6, proprio perché la norma richiama solo gli articolo 3 e 6 delle disposizioni generali, non si applicano le altre disposizioni e, quindi, neanche il contributo addizionale nella misura del 9 o del 12 per cento previsto dall’articolo 5 del decreto 148.

La circolare fa anche un richiamo alle prestazioni straordinarie sostenendo che in «linea generale» non sono ammesse per i lavoratori che beneficiano dell’integrazione salariale. Il passaggio è analogo a quello inserito nell’articolo 4, comma 3 del Dm 94033/2016 che proprio la circolare però ha espressamente escluso dall'applicazione. D’altronde il diritto all’integrazione salariale scatta al verificarsi del rispetto del piano di formazione e riqualificazione indipendentemente dalle esigenze legate alla prestazione.

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