Rapporti di lavoro

Reddito di cittadinanza, maxisanzione anche se a lavorare in nero è un familiare del beneficiario

di Antonella Iacopini

L'aggravante sanzionatoria prevista all'articolo 3, comma 3 quater, del Dl 12/2002, pari al 20%, prevista nelle ipotesi di impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc) in base all'articolo 7, comma 15 bis, del Dl 4/2019, trova applicazione non solo nell'ipotesi in cui il lavoratore "in nero" sia l'effettivo richiedente del reddito, ma anche qualora lo stesso appartenga comunque al nucleo familiare che, per definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, del Dl 4/2019, risulta destinatario del beneficio.

In altre parole, in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati, membri di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza, al datore di lavoro viene comminata la maxi sanzione con importo maggiorato del 20 per cento. Questo il chiarimento fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota 7964 dell'11 settembre 2019.

Con l'occasione, fermo restando quanto già chiarito con propria circolare 8/2019, l'Ispettorato fornisce ulteriori indicazioni anche in ordine alle fattispecie di reato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto legge 4/2019, con riferimento ai soggetti a carico dei quali risultano configurabili le due ipotesi di reato.

L'ipotesi di reato del comma 1 fa riferimento ai casi in cui il richiedente abbia fornito informazioni non vere all'atto della presentazione della domanda e non abbia integrato, entro trenta giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il modello Rdc–Com ridotto. In tale ipotesi ciò che rileva è l'attività lavorativa "in nero" svolta prima della presentazione della domanda di Rdc da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione della quale sia stato percepito reddito non comunicato all'Inps. Pertanto, l'omissione di tale informazione integra la fattispecie di reato a carico del richiedente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore "in nero" sia lui stesso o un altro componente del nucleo familiare

Con riferimento all'ipotesi di reato di cui al comma 2, la comunicazione di reato andrà fatta a carico del lavoratore "in nero", sebbene non sia stato lui ad aver presentato istanza di accesso al beneficio, in quanto, in questo caso, rileva l'attività lavorativa "in nero" iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito ove la stessa non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello Rdc-Com esteso, informazioni da rendersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Dl 4/2019, a cura del lavoratore che percepisce reddito da tale attività e che appartenga ad un nucleo familiare beneficiario di Rdc.

In ultimo, la nota precisa come non sembri rilevare, ai fini della configurabilità dei reati in questione, la materiale percezione delle somme riconosciute a titolo di Rdc, né da parte del nucleo generalmente inteso né da parte del soggetto responsabile delle condotte illecite; ciò in quanto le fattispecie sembrano integrare ipotesi di reato di pericolo.

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