Rapporti di lavoro

Niente forfettario per l’unico fornitore della partecipata

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni


L'imprenditore individuale o il professionista, che siano l'unico o il principale fornitore di una società partecipata dai medesimi, possono conseguire il controllo di fatto con la conseguente inapplicabilità del regime forfettario.

Il caso è stato analizzato dalla risposta a interpello 398/2019 relativo a un ingegnere, esercente una attività compresa nel codice Ateco 71.12.10 che, al contempo, deteneva una partecipazione pari al 40% in una società di ingegneria esercente attività riconducibile al medesimo codice. L'istante precisava, inoltre, che il restante 60% era posseduto da un soggetto a lui non legato.

Considerato che la partecipazione del 40% non consentiva al possessore di esercitare alcun tipo di controllo nella società, l'istante riteneva di poter applicare il regime forfettario. Infatti, a norma del comma 57 della legge 190/2014, la partecipazione in una Srl ostacola l'applicazione del regime forfettario solo se, congiuntamente, si verificano due requisiti:
- il controllo diretto o indiretto della società
- l'esercizio di una attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente forfettario.

Per verificare il requisito del controllo, si deve far riferimento a quanto disposto dall'articolo 2359 del Codice civile secondo cui sono considerate "controllate" le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e le società che sono sotto influenza dominante di un'altra in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Nel caso descritto dall'istante non era verificata alcuna di queste condizioni. Tuttavia, l'Agenzia, nella risposta, afferma che, tenuto conto che il soggetto forfettario era probabilmente il principale fornitore della società, tale circostanza integrava il controllo di fatto e, quindi, l'inapplicabilità del regime forfettario.

Nella giornata di ieri l'Agenzia ha poi pubblicato altre due risposte in materia. Con la risposta 399, viene confermato che, nel caso di svolgimento dell'attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due anni precedenti, la decadenza dal regime forfettario avviene dall'anno successivo.

Nella fattispecie, il contribuente ipotizzava di chiudere la partita Iva entro la fine dell'anno 2019. Ne consegue che il regime forfettario è applicabile nel corrente periodo di imposta poiché la causa ostativa deve essere verificata alla fine del medesimo. Il caso riguardava un perito industriale che, a partire da novembre 2018 aveva iniziato una collaborazione professionale con una società emettendo parcelle verso quest'ultima e che nel 2019 aveva poi intensificato tale collaborazione per poi essere assunto con contratto di lavoro dipendente, chiudendo così la partita Iva. Si tratta, in effetti, di un percorso virtuoso in cui il forfettario è divenuto un dipendente.

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