Rapporti di lavoro

Carte carburante e trasmissione telematica dei corrispettivi

di Salvatore Servidio

Con la risposta a interpello 11 ottobre 2019, numero 412, l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di certificazione delle carte carburanti distribuite ai dipendenti in un'operazione di "netting", il sistema di rifornimento gestito mediante carte fedeltà rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere.

In particolare, la società istante fornisce ai propri clienti soggetti passivi di imposta delle carte aziendali da utilizzare per il rifornimento di carburante, nell'ambito di un contratto di netting, che prevede somministrazioni continuative da parte del gestore, che ne annota i corrispettivi nel registro, e somministrazioni continuative da parte sua ai titolari della carta aziendale, documentate sempre con fattura.

L'istante ha intenzione di fornire le carte anche ai dipendenti del suo gruppo e al riguardo chiede se è sufficiente annotare i corrispettivi nel registro secondo le previsioni dell'articolo 24 del Dpr 633/1972 (decreto Iva), senza la necessità di emettere fattura nei rapporti business to consumer, B2C (su cui Circolari 58/2009 e 37/2011).

La società precisa, inoltre, che i rifornimenti ai dipendenti sarebbero annotati dai gestori degli impianti nel registro dei corrispettivi e che i corrispettivi delle somministrazioni dalla società istante ai dipendenti titolari della carta aziendale sarebbero annotati in un suo apposito registro dei corrispettivi.

All'esito della soluzione operativa, con la risposta a interpello 412/2019, l'agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che la disciplina che oggi trova applicazione in materia distingue tra il rapporto gestore/istante e quello istante/dipendenti.

Il primo caso, in cui sono coinvolti due soggetti passivi d'imposta, ricade nell'obbligo della fatturazione elettronica, tramite Sistema di interscambio (SdI): le fatture che vanno a documentare le cessioni dei gestori nei confronti della società seguono le regole generali per tempi e modalità di emissione (v. Circolari n. 8/2018 e n. 14/2019).

Più articolata è la documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei consumatori. In particolare, per effetto di quanto previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il cui articolo 1, comma 909, introduce il comma 1-bis all'articolo 2 del Dlgs n. 127/2015, a decorrere dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Con provvedimento 28 maggio 2018, Prot. n. 106701, l'Agenzia ha dato attuazione a detta previsione fissando le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente da parte dei soggetti passivi Iva interessati dall'obbligo comunicativo per le cessioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, che per ora riguarda i soli soggetti passivi Iva i quali gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Con successivi provvedimenti verranno individuate le altre categorie di soggetti e saranno definite modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e dei dati del registro di carico e scarico dei carburanti, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti stessi, fermo restando che l'ultimo termine di avvio dell'obbligo è individuato nella data del 1° gennaio 2020.

Nella fattispecie in esame, facendo il punto della situazione, l'Amministrazione finanziaria rileva che per le cessioni nei confronti dei consumatori:
- fino al 31 dicembre 2019 solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l'obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018 se il rifornimento di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione viene meno in quanto escluso dall'articolo 1 del Dm Finanze 10 maggio 2019:
- dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione.

Il documento interpretativo in esame ricorda altresì che la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria facendo, così, venire meno gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del Dpr n. 633/1972 (articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015).

In conclusione, nel caso trattato la società istante non è tenuta all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi per la somministrazione di carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ma dovrà semplicemente annotare l'operazione nel relativo registro Iva. A tal fine può comunque procedere volontariamente.

Infine, in relazione al momento in cui effettuare tale l'operazione, l'agenzia delle Entrate precisa che l'annotazione dovrà avvenire con la medesima data valuta della trattenuta a carico dei dipendenti, in linea con la previsione dell'articolo 6, comma 2, del Dpr n. 633/1972, secondo cui «l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo».

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