Rapporti di lavoro

Datori non soggetti a procedure concorsuali, precisazioni Inps per l’intervento del Fondo di garanzia

di Antonio Carlo Scacco

Il fondo di garanzia Tfr è stato introdotto dalla legge 29 maggio 1982, numero 297, e interviene in vece del datore di lavoro quando questi sia insolvente nel pagamento delle competenze di fine rapporto spettanti ai lavoratori dipendenti, ivi inclusi i soci di cooperative e lavoro. La richiesta deve essere inoltrata direttamente dal lavoratore o dai suoi aventi diritto.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 2 della legge 297/1982 prevede che, qualora il datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, in caso di risoluzione del rapporto non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il relativo pagamento.

In proposito il messaggio Inps 24 ottobre 2019, numero 3854 è intervenuto, a parziale correzione di precedenti istruzioni, chiarendo che nella richiesta di intervento non è necessaria la produzione dell'originale del titolo esecutivo in forza del quale si dimostra il preventivo tentativo di esperimento della esecuzione coattiva sul patrimonio del datore. È sufficiente produrre la copia conforme del titolo esecutivo (attestata dalla cancelleria del Tribunale o da un funzionario dell'Inps a fronte della esibizione del titolo originale), unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione.

Sempre in ordine al procedimento incardinato ai sensi del citato articolo 2, comma 5, della legge 297/1982, nello stesso messaggio l'Inps precisa che, per quanto concerne i decreti ingiuntivi emanati dal tribunale dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società datrice di lavoro, la cancellazione dal registro di una società (di persone o di capitali) ne determina l'estinzione, con la conseguenza che non sono idonei ad instaurare un valido processo sia l'eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata, sia la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo.

Pertanto sarà cura delle sedi verificare se la data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione. In caso contrario è necessario appurare che il decreto sia stato notificato anche ai soci, a pena di respingimento delle relative domande di intervento del fondo, causa mancanza della prova giudiziale del credito. Nei casi di cancellazione dal registro, il lavoratore richiedente dovrà preventivamente dimostrare di aver tentato l'esecuzione forzata nei confronti dei soci. La dimostrazione dovrà essere prodotta anche nei confronti dei soci di società di capitale ove esista un riparto da liquidazione (nei soli limiti di quanto riscosso dalla liquidazione).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©