Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro: al via le nuove tutele per i lavoratori di polizia e vigili del fuoco

di Mario Gallo

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 255 del 30 ottobre 2019) l'atteso Decreto ministeriale 21 agosto 2019, n. 127, recante il nuovo Regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza per il personale di Polizia di Stato e Vigili del fuoco.
Secondo quanto prevede, infatti, l'articolo 3, comma 2, del Dlgs n. 81/2008, il provvedimento doveva essere emanato entro 24 mesi (inizialmente 12) dall'entrata in vigore del "Testo unico" della sicurezza, ossia entro maggio del 2010; ci sono voluti, quindi, ben nove anni affinché prendesse vita lo specifico regime speciale, finalizzato ad adattare i principi del Dlgs n. 81/2008, alle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e le peculiarità organizzative e d'intervento del personale di Polizia di Stato e Vigili del fuoco.

Il campo di applicazione
Il nuovo decreto n. 127/2019, quindi, colma un importante vuoto normativo – regolamentare e, come vedremo, è destinato a produrre effetti non solo nei confronti del personale della Pa interessata ma anche delle imprese private appaltatrici.
Il provvedimento in questione, infatti, sarà in vigore del prossimo 14 novembre e si applicherà alle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e le strutture centrali e periferiche del ministero dell'Interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché alle aree e le strutture di pertinenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, compreso quello che opera in situazioni di emergenza (articolo 1).
Tuttavia, gli articoli 14 e 17 dettano anche norme particolari in materia di appalti che, come accennato, esplicano i loro effetti anche verso i datori di lavoro privati che forniscono opere o servizi alle amministrazioni interessate, che tengono conto delle particolari esigenze legate principalmente alla riservatezza dei dati e l'esigenza di assicurare il pronto intervento nelle situazioni di emergenza.

Individuazione del datore di lavoro
Precisati questi profili preliminari, concentrando l'attenzione su alcuni degli aspetti più significativi, occorre osservare che una delle disposizioni che, almeno da una prima lettura, appare caratterizzata da alcune criticità è quella dell'articolo 2, il quale stabilisce i criteri per l'individuazione del datore di lavoro in tale ambito.
Tale norma pur richiamando la definizione di «datore di lavoro» per la sicurezza contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 81/2008, stabilisce che «…nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente, al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La responsabilità del predetto datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa».
Invero, tale formulazione non sembra delle più felici in quanto pone in secondo piano il possesso, da parte del datore di lavoro, dei pur indispensabili autonomi poteri di spesa per attuare gli interventi; è facile, quindi, ipotizzare che specie in questa fase di prima applicazione delle nuove disposizioni non mancheranno difficoltà nell'individuazione dei datori di lavoro che avverrà con appositi decreti ministeriali.

Servizio di Prevenzione e valutazione dei rischi
Il provvedimento in commento detta, poi, anche diverse disposizioni in materia di Servizio di Prevenzione e Protezione (Spp) e di valutazione dei rischi; in particolare per quanto riguarda il Spp l'articolo 5 stabilisce che il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio avvalendosi in via esclusiva di personale dell'amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Dlgs n. 81/2008.
Di conseguenza Rspp e Aspp saranno necessariamente interni, fermo restando che il datore di lavoro potrà, in assenza di professionalità nell'amministrazione, avvalersi di professionisti esterni a supporto delle attività di valutazione di rischi, regolata dall'articolo 28 e ss. del Dlgs n. 81/2008 e, come accennato, da diverse disposizioni del decreto n. 127/2019 che fissano anche alcune importanti deroghe ai comuni principi in materia.

Attività di vigilanza
Resta, infine, solo da precisare che, in attuazione dell'articolo 13 del Dlgs n. 81/2008, il decreto n. 127/2019, attribuisce le funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina antinfortunistica nei predetti ambiti ad appositi uffici interni appositamente deputati al controllo (articoli 6 e 7).

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