Rapporti di lavoro

Imponibili i rimborsi erogati a professionisti volontari

di Barbara Massara

I rimborsi erogati a titolo di mancato guadagno giornaliero ai tecnici professionisti volontari impiegati nelle attività di rilievo del danno e valutazione di agibilità post emergenze sismiche sono considerati risarcimento del danno da lucro cessante e quindi sono imponibili. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate nella risposta 474/2019 all'istanza di interpello presentata da una Regione ed avente ad oggetto il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate ai tecnici professionisti che a titolo volontario si impegnano in attività di ricognizione dei danni subiti dal patrimonio edilizio.

In particolare il quesito posto dall'istante riguarda sia le somme erogate a titolo di rimborso per mancato guadagno giornaliero ex articolo 9, comma 10, del Dpr 194/2001 (oggi sostituito dall'articolo 39, comma 5, del Dlgs 1/2018) che quelle erogate a titolo di rimborso spese documentate di vitto, alloggio e viaggio, quali disciplinate dall'allegato A del Dpcm 8 luglio 2014.

Con riferimento al rimborso per mancato guadagno, calcolato in base all'articolo 39 del Dlgs 1/2018 in base al reddito dichiarato dal professionista nell'anno precedente e nei limiti di 103,29 euro al giorno, l'amministrazione finanziaria considera tali somme come risarcimento del danno da lucro cessante con applicazione della medesima tassazione propria del reddito sostituito, in conformità alle previsione del comma 2 dell'articolo 6 del Tuir.

Poiché la qualificazione di tale risarcimento come lucro cessante in quanto sostitutivo del mancato guadagno, si rinviene nel comma 10 dell'articolo 9 del Dpr 194/2001, secondo l'Agenzia tale qualificazione si applica sempre, cioè a prescindere dal tipo di attività svolta dal professionista, e quindi anche qualora quest'ultima differisca da quella professionalmente esercitata dal tecnico volontario.

Ne consegue che tali rimborsi devono essere ordinariamente fatturati, assoggettati ad Iva nonché a ritenuta alla fonte del 20%, con i conseguenti obblighi del sostituto di certificare tali redditi nella Cu ed esporre i versamenti delle relative ritenute nel 770.

Con riguardo al trattamento fiscale del rimborso delle spese documentate a piè di lista, l'Agenzia segue un ragionamento diverso da quello della Regione istante, che nella soluzione proposta distingue il caso di rimborsi spese aggiuntivi rispetto a quello giornaliero per mancato guadagno da quello di rimborsi spese erogati in via esclusiva.

L'Agenzia risponde in modo più immediato, senza operare distinzioni, richiamando il principio di carattere generale secondo cui i rimborsi delle spese sostenute direttamente dal professionista costituiscono sempre reddito in capo a quest'ultimo (con relativo obbligo di esposizione in fattura), mente le spese sostenute direttamente dal committente non sono reddito per il professionista né dallo stesso possono essere dedotte.

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