Rapporti di lavoro

Niente regime degli impatriati per gli agenti soggetti al protocollo su privilegi e immunità Ue

di Antonio Longo

Il regime fiscale speciale per i lavoratori «impatriati» non si applica agli agenti Ue soggetti al protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Sono le conclusioni a cui è pervenuta l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 475/2019.

Nell'interpello l'istante dichiarava di aver trasferito la propria residenza a Lussemburgo dall'ottobre del 2017 per lavorare presso la Banca europea degli Investimenti (Bei), con iscrizione all'Aire da gennaio del 2018. L'istante riferiva altresì di essere soggetto alle disposizioni previste dall'articolo 13 del citato Protocollo accluso al Trattato sull'Ue e di aver maturato l'intenzione di trasferire nuovamente la propria residenza in Italia. Chiedeva quindi conferma circa la possibilità di fruire del regime speciale per i lavoratori impatriati ex articolo 16 del Dlgs 147/2015, recentemente modificato dal Dl 34/2019.

Il regime fiscale in questione si inserisce nel pacchetto di norme per l'attrazione del capitale umano in Italia e prevede che i soggetti fiscalmente residenti all'estero nei due periodi di imposta precedenti il rientro possano beneficiare, una volta rientrati, di una detassazione del reddito da lavoro prodotto in Italia nella misura del 70% ai fini Irpef (90% se il trasferimento avviene al Sud). Il soggetto che si trasferisce deve impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni svolgendo la propria attività prevalentemente nel nostro Paese, a pena di decadenza dall'agevolazione. Il regime si applica per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale e può essere esteso per ulteriori cinque anni (con detassazione al 50%) in caso di figli o acquisto di immobili residenziali.

Nel caso in esame, la disposizione va però coordinata con l'articolo 13 del protocollo, il quale:
● si applica con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio, ai diritti di successione, nonché alle convenzioni concluse fra gli Stati Ue contro le doppie imposizioni;
● prevede che i funzionari e gli altri agenti dell'Ue, i quali, in ragione esclusiva dell'esercizio delle loro funzioni, stabiliscono la loro residenza in uno Stato membro diverso dal Paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, siano considerati, sia nello Stato di residenza sia nello Stato del domicilio fiscale, come domiciliati in quest'ultimo Stato se membro dell'Unione;
● si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico.

L'Agenzia ritiene che lo speciale regime previsto per gli agenti Ue sia incompatibile con l'altrettanto speciale regime fiscale per gli impatriati, dal momento che l'istante va considerato, in base al protocollo, fiscalmente residente in Italia (e non in Lussemburgo) nei periodi di imposta 2018 e 2019. In altri termini, nel caso di specie l'agente Ue non potrebbe considerarsi "espatriato" ai fini fiscali, con la conseguenza che mancherebbe il presupposto principale per l'accesso al regime di favore.

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