Rapporti di lavoro

Competenza territoriale per l’iscrizione a ruolo del provvedimento di revoca della sospensione

di Antonella Iacopini

Competente alla riscossione della somma residua dovuta per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è l'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento ispettivo. Tale è la precisazione formulata dall'Ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 9730 del 12 novembre 2019.
La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso è intervenuta nuovamente in materia per confermare, in linea con le indicazioni già fornite con le note nn. 10084 e 13200, rispettivamente del 18 maggio 2016 e del 5 luglio 2016, che la revoca del provvedimento di sospensione è curata dalla sede territoriale dell'Inl ove ha avuto luogo l'accertamento, e, pertanto, spetta al medesimo Ufficio curare l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo del provvedimento di revoca che costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle relative somme.
La precisazione risulta quanto mai opportuna, tenuto conto delle sempre più frequenti ipotesi di campagne ispettive che prevedono la costituzione di apposite task forces a livello interprovinciale e interregionale, come del resto previsto nel documento di programmazione della vigilanza per il 2019, che comportano l'impiego di personale ispettivo in territori al di fuori della circoscrizione del proprio Ufficio di appartenenza. È naturale, quindi, che in tali situazioni, contraddistinte da vigilanze sempre più mirate e specifiche, si riscontrino più frequentemente condizioni di irregolarità che comportano l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs n. 81/2008.
Si ricorda che a seguito dell'emanazione del provvedimento di sospensione, l'organo di vigilanza che lo ha adottato provvede alla revoca dello stesso laddove si verifichi la duplice condizione della regolarizzazione dei lavoratori in nero, ovvero ripristino delle regolari condizioni di lavoro, e il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.000 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, e a 3.200 euro, nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Quanto al pagamento delle predette somme, il legislatore ha, altresì, previsto la possibilità di ottenere la revoca versando subito il 25% della somma aggiuntiva dovuta e l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
Ora, in virtù delle precedenti indicazioni operative, la revoca del provvedimento di sospensione è curata dall'Itl ove ha avuto luogo l'accertamento e, come affermato anche nelle citate note del 2016, in caso di mancato pagamento della successive rate della somma aggiuntiva, il personale ispettivo provvede a trasmettere le pratiche di sospensione all'Ufficio legale e del contenzioso sempre del luogo ove si è svolto l'accertamento nel termine massimo di un mese dalla scadenza del semestre. Allo stesso modo, anche nel caso di ispettori provenienti da altro Ufficio, come nelle citate task forces, la riscossione coattiva delle eventuali rate non versate alla scadenza resta di competenza della medesima sede territoriale dell'Ispettorato, che si attiva per l'iscrizione a ruolo del provvedimento di revoca.
Resta, invece, onere del personale ispettivo che ha effettuato il controllo e adottato il provvedimento di sospensione, anche se proveniente da altra sede, verificare il regolare versamento delle somme rateizzate e, in caso di riscontro negativo, procedere, entro il termine indicato, alla trasmissione di tutta la documentazione utile per la riscossione coattiva delle somme non versate alla sede territorialmente competente con riferimento al luogo in cui si è svolto l'accertamento.

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