Rapporti di lavoro

Durc, congruità per ricostruzione post sisma

di Josef Tschöll

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 277/2019) l'ordinanza n. 78/2019, in materia di regolarità contributiva, del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

L'ordinanza ripercorre in maniera dettagliata la normativa e gli atti amministrativi emanati in seguito agli eventi tragici nelle zone colpite dal terremoto e finalizzati, in particolare, alla ricostruzione in condizioni di legalità degli edifici pubblici e privati. Tutta la normativa è comunque caratterizzata fortemente da timori di infiltrazione da parte della criminalità organizzata e che non vengano rispettate le tutele minime a favore dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori, compreso il rischio che venga impiegata anche manodopera "in nero".

L'articolo 5, comma 2, del Dlgs 189/2016 prevede per una serie di tipologie di interventi sugli edifici danneggiati dal terremoto l'erogazione di contributi pubblici (con le modalità del finanziamento agevolato) fino al 100% delle spese occorrenti. Per la ricostruzione, il beneficiario del contributo deve selezionare l'impresa esecutrice (da almeno tre partecipanti) mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Così, alla selezione possono partecipare solo le imprese che soddisfano i criteri di legalità e trasparenza e che risultano iscritte in apposita anagrafe antimafia.

Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo, è assoggettata anche alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Le imprese hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo.

Inoltre, le imprese esecutrici sono anche soggette a un obbligo di comunicazione ai sindaci e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni circa le modalità della sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti. Sono poi anche previsti obblighi identificativi (badge) e l'istituzione di liste di prenotazione per l'accesso al lavoro.
Per gli interventi di ricostruzione sono applicabili anche le disposizioni in materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni (articolo 30, commi 4 -6, Dlgs 50/2016) e di determinazione del costo del lavoro (articolo 23, comma 14, e articolo 24, comma 8, Dlgs n. 50/2016). Inoltre, come ulteriore misura di contrasto al lavoro nero e irregolare è applicabile l'articolo 105, comma 16, del Dlgs 50/2016, il quale dispone che il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

L’ordinanza disciplina il Durc-congruità
In precedenza e dopo una lunga serie di provvedimenti e incontri il Commissario pubblicava l'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, la quale recepisce anche l'accordo firmato il 7 febbraio 2018 tra gli organi del Governo, ministero del lavoro, Inps, Inail e parti sociali. Contro tale ordinanza viene però presentato ricorso al Tar da parte della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica. In seguito al ricorso, il Commissario avvia un confronto per ovviare alle criticità contenute nell'ordinanza impugnata. Difficoltà che sembrano, dunque, superate dopo le comunicazioni pervenute dai ricorrenti al Commissario. Così quest'ultimo emana la nuova ordinanza, adesso pubblicata, e revoca quella impugnata.

L'ordinanza n. 78/2019 recepisce nuovamente il già citato accordo del 7 febbraio 2018, dando così anche attuazione all'ordinanza n. 41/2017, la quale affidava proprio all'accordo la definizione:
-degli adempimenti a carico dei beneficiari per gli interventi di ricostruzione privata;
-degli adempimenti, condizioni e modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (Durc di congruità);
-delle modalità di calcolo dell'incidenza della mano d'opera nello specifico cantiere;
-dei criteri di congruità della incidenza della mano d'opera nell'effettuazione dei lavori afferenti l'attività di ricostruzione;
-delle modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici di congruità;
-delle modalità di effettuazione del monitoraggio e controllo di tutti i cantieri aperti e delle imprese presenti.

In ogni caso, l'articolo 3 dell'ordinanza n. 78/2019 stabilisce che le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del Durc che attesti la regolarità contributiva (Durc on-line) e del documento (Durc-congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire o eseguite. Il Durc-congruità è richiesto in ogni caso per i lavori pubblici (a prescindere dell'importo), mentre per i lavori privati è richiesto esclusivamente se beneficiano di contributi superiori a 50mila euro. Le modalità di rilascio e applicazione del Durc-congruità sono quelle stabilite dall'accordo del 7 febbraio 2018, il quale contiene nelle premesse anche un riferimento circa l'applicabilità dell'articolo 105, comma 16, del Dlgs 50/2016, precisando che l'accordo assunto a livello nazionale tra parti sociali e ministero del Lavoro non è stato finora sottoscritto.

La Cassa edile dovrà rilasciare il Durc-congruità entro 10 giorni dalla richiesta e la procedura di rilascio può essere sospesa fino a 15 giorni se è necessaria documentazione aggiuntiva.

L'ordinanza adesso pubblicata approva anche l'elenco dei prezzi che dovrà essere di riferimento per il calcolo di congruità del costo della manodopera (un documento di 519 pagine con i vari lavori edili). L'elenco indica per ogni capitolo il costo minimo della manodopera e della sicurezza per verificare la sua congruità sull'importo complessivo dei lavori.

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