Rapporti di lavoro

Omessa denuncia d’infortunio, rapporto all’Ispettorato competente con riferimento al domicilio assicurato

di Antonella Iacopini

In base all'articolo 17, comma 5, della legge n. 689/1981, i rapporti relativi alle fattispecie illecite di natura formale previste all'articolo 53 del Dpr n. 1124/1965, quale l'omessa o tardiva denuncia di infortunio all'Inail, devono essere inoltrati alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito è individuata la sede Inail competente a ricevere e ad accertare tali denunce, ovvero quella del domicilio dell'assicurato. Lo chiarisce la nota protocollo n. 10202 del 29 novembre 2019, con la quale l'Inl risponde ad un quesito posto da una propria sede territoriale. Si tratta di una questione già affrontata, in passato, dall'Agenzia ispettiva con il parere n. 809 del 3 febbraio 2017. Ad ogni modo, l'Inl coglie l'occasione per riconfermare il proprio orientamento in materia e riproporre il ragionamento seguito al tempo.

In particolare, viene richiamata la previsione dell'articolo 53 del Dpr n. 1124/1965, in base al quale il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e va corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Si ricorda che secondo le indicazioni fornite dall'istituto assicuratore (cfr. circolari Inail n. 54/2004; n. 34/2013; n. 10/2016) l'obbligo di cui al predetto articolo viene assolto dal datore di lavoro inviando telematicamente la denuncia di infortunio alla sede Inail competente per territorio in base al domicilio del soggetto assicurato ed è la stessa sede locale a gestire la relativa pratica.

In caso di omessa o tardiva denuncia di infortunio all'Inail è prevista la sanzione amministrativa con importo da 1.290 a 7.745 euro per ogni omessa comunicazione.

Peraltro, tale sanzione, dal 12 ottobre 2017, in ragione dell'articolo 3, comma 3-bis del Dl 30 dicembre 2016, n. 244, almeno per gli infortuni sul lavoro superiori a tre giorni deve essere coordinata con l'articolo 18, comma 1, lettera r) del Dlgs n. 81/2008 e con la conseguente sanzione, prevista dal successivo articolo 55, comma 5, lett. g) da 1.096 a 4.932 euro, la cui applicazione, in base al comma 6 del medesimo articolo 55, esclude proprio la sanzione ex articolo 53. Si tratta, ricorda l'Ispettorato, di illeciti di natura omissiva, per i quali la competenza si radica nel luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nei termini di legge. Pertanto, la condotta, nelle ipotesi in questione, si perfeziona laddove l'obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell'infrazione.

Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non effettui il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, il funzionario che ha accertato la violazione, ai sensi del citato articolo 17 della legge 689/81, ai fini dell'adozione della successiva ordinanza ingiunzione, deve presentare rapporto alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito è individuata la sede Inail competente a ricevere e ad accertare tali denunce, ovvero quella del domicilio dell'assicurato.

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