Rapporti di lavoro

La festività di Sant’Ambrogio in busta paga

di Michele Regina

Il giorno 7 dicembre per la Città di Milano – e per i Comuni che lo hanno come Santo Patrono - si ricorda la festività di Sant’Ambrogio, quest’anno cadente di sabato.
Si riportano di seguito alcune informazioni per i datori di lavoro e loro consulenti.

Festività goduta

I datori di lavoro osservano le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui si fa espresso rinvio per particolari e diverse discipline.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì ad ore quali , ad esempio, i lavoratori somministrati, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
La festività che non coincida con la domenica non comporta alcun trattamento aggiuntivo per gli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.

Festività lavorata

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig o di FIS , il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Per la retribuzione nelle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps.
La retribuzione erogata per le festività è imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

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