Rapporti di lavoro

Ferie retribuite, valuta il giudice

di Angelo Zambelli


Sia l'ordinamento interno (articolo 36 della Costituzione; articolo 2109 del codice civile e articolo 10 del Dlgs 66/2003) che quello comunitario (articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce e articolo 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) attribuiscono al lavoratore il diritto a «ferie annuali retribuite». Tale locuzione, cristallina nella sua portata letterale, ha tuttavia creato dubbi interpretativi, in quanto nessuna delle norme sopra citate fornisce una definizione di “retribuzione” dovuta durante il periodo feriale.

La giurisprudenza comunitaria ha precisato che l'espressione intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta la retribuzione»: in altre parole, il dipendente deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04).

Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella sentenza del 15 settembre 2011, causa C-155/10, laddove la Corte di giustizia europea ha statuito che «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore...di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro».

Da ciò discende, precisa la Corte, che «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali».

La giurisprudenza di merito e di legittimità – interpretando la normativa interna sulla scorta della «nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali» (Cassazione 13425/2019) - ha conseguentemente statuito che «in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile…per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato;
b) inoltre deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato» (tribunale di Milano 15 aprile 2019, numero 971).

Sulla scorta di tale nozione è stata, ad esempio, dichiarata la nullità di clausole contenute in accordi aziendali che prevedevano l'esclusione delle voci «incentivo per attività di condotta» e «indennità di riserva».

La giurisprudenza di legittimità ha conseguentemente statuito (sentenza 13425/2019) «come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce».

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