Rapporti di lavoro

I piccoli rimborsi ai volontari su autocertificazione

di Ga.S.

La riforma disciplina anche la figura del volontario, distinguendo l’attività di quest’ultimo dalle prestazioni di lavoro utilizzate dagli Ets. Mentre il primo presta la propria opera a favore della collettività a titolo personale, spontaneo e gratuito, con il solo diritto a vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, i secondi sono legati all’ente da uno specifico rapporto di lavoro (autonomo, dipendente o di altra natura), per il quale ricevono una retribuzione.

Il nodo della compatibilità

Proprio la gratuità della prestazione fornita è l’elemento chiave per distinguere le due figure, posto che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui quest’ultimo è socio o tramite il quale svolge la propria attività (articolo 17, comma 5, del Cts). Non è chiaro quale sia l’estensione di tale incompatibilità. Sul punto, la formulazione della norma è ampia e non pone alcuna distinzione tra i volontari che operano per l’ente in maniera stabile e quelli occasionali, a differenza di quanto previsto per gli obblighi di registrazione a cui sono sottoposti solo i primi (articolo 17, comma 1, Cts). Potrebbe quindi ritenersi che il divieto riguardi tutti i volontari, a prescindere dal carattere occasionale o meno della propria attività.

Del resto, la ratio della disposizione sembra essere collegata alla necessità di qualificare come volontari unicamente coloro che scelgono di fornire la propria prestazione a titolo gratuito, senza alcun vincolo obbligatorio o di altro genere; tutelando, quindi, il lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle peculiari caratteristiche dell’azione volontaria. Per alcune tipologie di enti è anche previsto un rapporto numerico da rispettare tra lavoratori e volontari all’interno dell’ente. In particolare, nelle Odv e nelle Aps il numero di lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% dei volontari o, nelle sole Aps, al 5% degli associati (stando alla bozza del decreto Runts, in questo computo rientrano solo i lavoratori dipendenti e parasubordinati, per cui sarebbero esclusi i lavoratori che percepiscono compensi esenti da imposte e contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 67 del Tuir). Nelle imprese sociali, invece, la situazione è invertita in quanto è ammessa la presenza di volontari, ma il loro numero non deve superare quello dei lavoratori.

Le regole sui rimborsi

I volontari hanno diritto a ricevere il rimborso delle spese solo a fronte di una certificazione, accompagnata da documenti idonei a dimostrarne l’effettivo sostenimento e l’inerenza rispetto all’attività svolta dall’ente. Al riguardo, un’eccezione è prevista quando il rimborso è di scarso ammontare, al fine di snellire gli adempimenti connessi ad acquisti di valore contenuto. In particolare, se l’importo non supera i 10 euro giornalieri e i 150 euro mensili, è possibile erogare il rimborso a fronte di una semplice autocertificazione resa dal volontario. In tal caso, spetterà all’organo sociale competente per statuto (assemblea o Cda) individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali viene ammessa questa forma di corresponsione del rimborso.

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