Rapporti di lavoro

Assegno di ricollocazione ai percettori del reddito di cittadinanza, pubblicato l’avviso per i soggetti erogatori

di Antonio Carlo Scacco

Il decreto legge 4 del 28 gennaio 2019 ha previsto che, in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del reddito di cittadinanza (Rdc) tenuto a stipulare il patto per il lavoro con il centro per l'impiego, dopo 30 giorni dalla data di liquidazione del Rdc riceva l'assegno di ricollocazione.

La misura consente al destinatario di ottenere un servizio mirato nella ricerca di un nuovo impiego nell'ambito del rispettivo profilo professionale. L'assegno consiste in una erogazione destinata all'operatore incaricato della fornitura del servizio, in misura proporzionale al risultato raggiunto.

Già con delibera 17 del 17 ottobre scorso (modificata dalla successiva numero 23 del 12 dicembre), l'Anpal aveva precisato le modalità operative per la erogazione dell'assegno.

In attuazione di quelle delibere, il 10 gennaio è stato pubblicato l'avviso pubblico rivolto ai soggetti erogatori per l'avvio dell'assegno, nei confronti dei quali saranno presto rese disponibili apposite Faq pubblicate sul portale Anpal e accessibili anche tramite la scrivania MyAnpal.

Si ricorda che solo i percettori del reddito di cittadinanza tenuti alla stipula del patto per il lavoro ricevono l'assegno di ricollocazione. Possono erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione:
- le Regioni per il tramite dei centri per l'impiego (sedi operative) dalle stesse individuati;
- i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale;
- i soggetti accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro secondo i sistemi di accreditamento regionale.

Il servizio di assistenza intensiva si conclude, normalmente, in sei mesi. I 180 giorni solari partono dalla data di svolgimento del primo appuntamento (il destinatario e il soggetto erogatore possono tuttavia decidere di prorogare la durata per un periodo di altri 180 giorni). Chi riceve l'assegno di ricollocazione deve partecipare agli incontri o alle attività concordate (ivi incluso il primo appuntamento) e deve impegnarsi ad accettare una offerta congrua di lavoro. In mancanza (cd. meccanismo di condizionalità) sono previste diverse tipologie sanzionatorie, modulate a seconda della gravità dell'infrazione.

L'importo corrisposto al soggetto erogatore varia da 250 a 5.000 euro a seconda dell'esito del profiling (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto concluso (se a termine o no). La remunerazione viene riconosciuta al perfezionamento di queste tipologia contrattuali:
- il contratto a tempo indeterminato, compreso l'apprendistato, anche a seguito di trasformazione;
- il contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi, anche a seguito di proroga.

Il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, con o senza obbligo di disponibilità, non comporta il raggiungimento del risultato occupazionale. I contratti a tempo determinato di durata superiore o eguale a tre mesi sono considerati successo occupazionale a condizione che la sede operativa del soggetto erogatore risieda in una delle 5 regioni "meno sviluppate" (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) ovvero la sede di lavoro si trovi nel territorio di una delle medesime 5 regioni "meno sviluppate".

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il risultato occupazionale è raggiunto solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell'orario normale di lavoro. Se l'obiettivo occupazionale è disatteso viene comunque erogato un importo pari a 106,50 euro (cosiddetto Fee4Service).

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