Rapporti di lavoro

Congedo parentale indennizzato fino a otto anni del figlio

Dopo la nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente, così come la madre, ha diritto al congedo parentale, a patto che il rapporto di lavoro sia in corso

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Dopo la nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente, così come la madre, ha diritto al congedo parentale, a patto che il rapporto di lavoro sia in corso.

Il congedo parentale compete ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Il periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Nell’ambito di questi limiti, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette, dalla nascita del figlio, se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
al papà lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della mamma e anche se lei non lavora;
al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali.

Anche i lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato ne hanno diritto, ma nel rispetto di determinate condizioni, mentre non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, e ai lavoratori a domicilio.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

I genitori naturali hanno diritto all’indennità per congedo parentale con le seguenti modalità:
entro i primi sei anni di età del bambino per un periodo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi, con una indennità del 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi, il congedo è retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

I genitori adottivi o affidatari possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile a seconda dell’ingresso in famiglia del bambino.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©