Rapporti di lavoro

Presentazione telematica della domanda di disoccupazione agricola e Anf

di Antonio Carlo Scacco

Con messaggio 162 del 17 gennaio, Inps comunica che, a partire dal 7 gennaio scorso, è possibile trasmettere le domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli di competenza 2019 utilizzando l'apposito servizio di trasmissione telematica (per anni diversi dal 2019 è possibile presentare solo la domanda di Anf e non di disoccupazione agricola).

Pertanto, per ottenere l'indennità e/o l'assegno, il lavoratore agricolo sarà tenuto a presentare la richiesta online mediante il sito www.inps.it, previo accesso tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di livello 2, Pin dispositivo o Cns (Carta nazionale dei servizi). In alternativa potrà rivolgersi agli enti di patronato o utilizzare il contact center dell’istituto di previdenza.

La domanda per la disoccupazione agricola si presenta entro il prossimo 31 marzo (le richieste oltre tale data non saranno ritenute valide).

L'indennità spetta agli operai a tempo determinato (Otd) , a tempo indeterminato (Oti) che hanno lavorato per una parte dell'anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti purché abbiano integrato fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari.

Sono richiesti l’iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli (Otd) o attività a tempo indeterminato nell'anno di competenza, due anni di anzianità assicurativa e almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola (anche non agricola purché sia prevalente l'attività agricola) nel biennio solare precedente la domanda.

Per arrivare ai 102 contributi richiesti possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.

L'indennità è pari al 40% del salario convenzionale o effettivo, se superiore, ovvero al 30% della retribuzione effettiva per gli Oti. Dall'importo si detrarre il 9% a titolo di contributo di solidarietà per ogni giorno di indennizzo e per un numero massimo di 150 giorni (la trattenuta non viene applicata agli Oti). Spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti di 365 giornate.

L'indennità è erogata direttamente dall'Inps in unica soluzione, secondo le modalità indicate dal lavoratore nella domanda. Le medesime tipologie di lavoratori che hanno diritto alla disoccupazione agricola possono chiedere anche l'assegno per il nucleo familiare, entro determinati limiti di reddito. Si ricorda che in entrambi i casi l'obbligo di conservazione dell'originale della domanda è in capo al richiedente.

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