Rapporti di lavoro

Sanzioni fino a 6mila euro per l’esposizione infedele sul Lul

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

La regolamentazione dell’indennità di trasferta occasionale è solitamente delineata dai Ccnl o dagli accordi individuali, i quali possono prevedere una specifica indennità per il lavoratore in missione, oltre alla normale retribuzione. Si tratta, in sostanza, di un compenso correlato, da un lato, alle spese sostenute per la missione, dall'altro, alla necessità di compensare il disagio procurato al lavoratore, che va trattato dal punto di vista fiscale e contributivo a seconda del metodo utilizzato per effettuare i rimborsi al lavoratore. Infatti, vi sono tre differenti regimi che possono essere applicati per gestire questi trattamenti.

I metodi di rimborso

Il primo metodo consiste nella corresponsione al lavoratore di una indennità forfetaria a copertura delle spese sostenute: in questa ipotesi, le indennità di trasferta sono escluse dall'imponibile fiscale - indipendentemente dalla durata della trasferta - fino all'importo di € 46,48 al giorno, elevato a € 77,47 per le trasferte all'estero. Concorrono, invece, all'assoggettamento a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di trasferta.C'è poi la possibilità di adottare il rimborso cosiddetto misto che prevede, appunto, il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro unitamente all'erogazione dell'indennità di trasferta: in questo caso, le franchigie di € 46,48 e € 77,47) sono ridotte rispettivamente di 1/3 (15,49 ovvero 25,82 euro per le trasferte all'estero) per il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonché nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente; di 2/3 (30,99 ovvero 51,65 euro per le trasferte all'estero) nell'ipotesi di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente. Con questo metodo, i rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando sono effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro eventuale rimborso di spese è assoggettato interamente a tassazione.Il terzo sistema consiste nel rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto non concorrono a formare il reddito. In tutte le ipotesi, l'assoggettamento contributivo avviene alla stessa stregua di quello fiscale, per via dell'armonizzazione delle basi imponibili.

Le sanzioni per omissioni

L’esposizione sul libro unico del lavoro di trasferte che si rivelino “infedeli”, ad esempio quando le stesse non sono mai avvenute o occultino emolumenti dovuti ad altro titolo, fa scattare le sanzioni previste dall'articolo 39, comma 7, del Dl 112/2008. Oltre alle conseguenze di natura fiscale e contributiva per non aver assoggettato in tutto o in parte ad imposizione gli emolumenti in parola. Pertanto, come ha chiarito il ministero del Lavoro con la nota 11885/2016 (salvo i casi di errore meramente materiale) l'omessa o infedele registrazione sul Lul che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, che può variare da 150 a 6.000 euro, a seconda del numero di lavoratori e dei periodi cui la violazione si riferisce.

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