Rapporti di lavoro

Compenso agli amministratori: il rapporto contrattuale affianca quello societario

È ammissibile la definizione di un management agreement all’interno del quale regolamentare tutte quelle previsioni non riconducibili direttamente al rapporto societario

di Antonio Carlo Sacco


Il rapporto che lega l’amministratore con la propria società è stato segnato nel tempo da interpretazioni e pronunce spesso, almeno apparentemente, contraddittorie e in contrasto tra loro.

Le decisioni più recenti della giurisprudenza, a partire dalla fondamentale Cassazione Sezioni unite 1545/2017 (da ultimo Cassazione 27335 del 24 ottobre 2019, Cassazione ordinanza 14 giugno 2019 16040), configurano l’esistenza di un rapporto di tipo societario tra amministratore e società, sussistendo tipicamente tra di essi un rapporto di sostanziale immedesimazione organica ma escludendo un coordinamento (eterodirezione verticale) esercitato dalla società (si tenga tuttavia presente che la decisione delle Sezioni Unite è avvenuta sulla base del vecchio testo dell’articolo 409 del Codice di procedura civile, poi sostanzialmente modificato dalla legge 81/2017 che ha formulato una nuova nozione di “coordinamento”. Non si esclude la possibilità che la novella conduca a nuove decisioni, in ipotesi contrastanti con i precedenti).

Si è detto che queste ultime decisioni appaiono solo apparentemente in contrasto con le precedenti. Su di esse incidono infatti i fondamentali mutamenti normativi intervenuti nel frattempo sugli assetti e i rapporti societari, segnatamente la riforma del 2003 che, per ovviare alla diffusa influenza dei soci di controllo sulle decisioni sociali, ha rafforzato notevolmente l’autonomia dell’organo amministrativo fino a farne il “vero egemone” dell’ente sociale. In tale mutato contesto normativo non era più sostenibile il rapporto di collaborazione teorizzato dalla Cassazione a Sezioni unite negli anni ’90 (10680/1994), fondato in ogni caso sul coordinamento e l’eterodirezione esercitata dagli altri organi societari (particolarmente dall’assemblea dei soci).

Gli effetti concreti

Ma quali sono gli effetti concreti per gli amministratori? La non riconducibilità del rapporto alla collaborazione coordinata (articolo 409 Codice di procedura civile, n. 3) e in genere alla teoria contrattualistica, non solo ammette la legittimità della previsione di gratuità delle relative prestazioni contenuta nella clausola statutaria, ma ne deriva altresì, per la specialità del rapporto, l’inapplicabilità dell’articolo 36 della Costituzione (Cassazione 285 del 9 gennaio 2019) ovvero la non soggezione del compenso al privilegio generale ex articolo 2751 bis del Codice civile, n. 2 (Cassazione, ordinanza 9499 del 4 aprile 2019). È consentita, invece, l’eccezione di inadempimento (articolo 1460 del Codice civile) che ordinariamente si applica ai rapporti commutativi (Corte appello Milano, 18 luglio 2017).

È vero che l’amministratore con l’accettazione della carica ha diritto a un ristoro ma tale diritto è disponibile, ossia può essere oggetto di rinuncia o derogato dalla clausola statutaria (da ultimo Cassazione, ordinanza 22802 del 12 settembre 2019). A ben vedere nella citata sentenza a Sezioni unite del 2017 sono gli stessi giudici di legittimità ad ammettere la possibilità che «s’instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera».

La definizione del rapporto contrattuale

In altri termini, a latere del rapporto societario, è ammissibile la definizione di un rapporto contrattuale tra amministratore e società (l’accordo di management o management agreement) all’interno del quale regolamentare tutte quelle previsioni non riconducibili direttamente al rapporto societario.

Nell’accordo è possibile definire piani di incentivazione a breve o lungo termine legati alla performance aziendale (gli obiettivi sono solitamente determinati dall’assemblea dei soci), assegnazione di azioni gratuite in misura differenziata in funzione del periodo di vesting, benefit differenziati quali l’iscrizione al Fondo di previdenza complementare, di assistenza sanitaria integrativa ovvero altra assicurazione a fronte del rischio morte, invalidità, il golden parachute, il patto di non concorrenza, la durata dell’incarico, la eventuale esclusiva, la designazione di arbitri a fronte di eventuali controversie e così via.

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