Rapporti di lavoro

Licenziamento del dirigente: giustificazioni a perimetro esteso

Ai dirigenti sono state anche estese garanzie dalle quali erano esclusi: il licenziamento in forma scritta e il licenziamento discriminatorio con reintegrazione nel posto di lavoro

di Pasquale Dui

L’impianto normativo legale di base sul licenziamento del dirigente è caratterizzato dalla regola della libera recedibilità dal contratto di lavoro, salvo l’obbligo del preavviso e salva la fattispecie della giusta causa (articoli 2118 e 2119 del Codice civile).

Da un lato, l’evoluzione contrattuale collettiva ha generalizzato il controllo della giustificatezza del licenziamento del dirigente, passando dal regime legale di libera recedibilità a quello – ben diverso e – pattizio della sindacabilità dei motivi. Dall’altro, poi, la legge 108/1990 di riforma dei licenziamenti individuali ha relegato l’area residua del recesso libero, generalizzando la tutela obbligatoria e ampliando quella reale.

Ai dirigenti sono state anche estese garanzie dalle quali erano esclusi: il licenziamento in forma scritta e il licenziamento discriminatorio con reintegrazione nel posto di lavoro.

La via ad hoc per i dirigenti
L’esclusione dei dirigenti dalle tutele legali viene ricondotta a una asserita specialità del relativo rapporto di lavoro, in ragione del marcato grado di fiducia che permea il suo svolgimento.

Nella pratica, la disciplina di base viene integrata dal contratto collettivo, in base al quale anche il licenziamento del dirigente deve essere giustificato (si parla comunemente di giustificatezza).

Si definisce come giusta causa di recesso il comportamento del lavoratore che si profila di una gravità tale da minare irreparabilmente il profilo fiduciario del rapporto dirigenziale, anche e soprattutto in ragione della marcata accentuazione che l’ultimo elemento ha in questo rapporto di lavoro.

Il licenziamento per giusta causa è strutturato come un recesso di natura disciplinare: si definisce tale il licenziamento che è motivato da un comportamento imputabile al lavoratore a titolo di colpa (intesa in senso generico). Questo licenziamento copre l’area del giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento, nei limiti di riferibilità alla fattispecie del rapporto dirigenziale) e, in parte, quella del licenziamento per giusta causa, escludendo, tra l’altro, per ciò che qui interessa, l’area del recesso ad nutum.

La giurisprudenza della Cassazione considera giusta causa, che autorizza il licenziamento senza preavviso, in base alla ratio dell’articolo 2119 del Codice civile, una mancanza oggettivamente e soggettivamente di rilievo tale da risolversi in una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire, neppure in via provvisoria, la continuazione della collaborazione tra le parti, che trova, appunto, nell’elemento fiduciario il suo presupposto fondamentale.

La nozione di giustificatezza
La nozione di giustificatezza prevista per il licenziamento del dirigente, oltre a distinguersi geneticamente e strutturalmente da quella di giusta causa, non coincide con quella di giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) stabilita dalla legge per gli ordinari rapporti di lavoro, ma è molto più ampia (si veda la sentenza della Cassazione 23894 del 2 ottobre 2018). Ne consegue che fatti non idonei a qualificare una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento per la generalità dei rapporti di lavoro, possono invece giustificare il licenziamento del dirigente (Cassazione, sentenza 6950 dell’11 marzo 2019): anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o un’importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extra lavorativo che incida sull’immagine aziendale per la posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario. Il licenziamento può trovare quindi giustificazione sul piano della disciplina contrattuale e a questo fine è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, perché intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.
I possibili vizi del licenziamento del dirigente

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