Rapporti di lavoro

Call center, istruzioni operative per la cassa integrazione 2019

di Mauro Marrucci

Con la circolare 21/2020, l'Inps ha diffuso i chiarimenti e le istruzioni operative sulle misure di sostegno al reddito, relative al 2019, per i lavoratori dipendenti dalle aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs e operanti nell'ambito del settore dei call center, in base all’articolo 44, comma 7, del Dlgs 148/2015.

La provvidenza, a carattere derogatorio rispetto alla normativa vigente, è stata nel tempo rifinanziata e compete alle imprese con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 296/2006, e che risultino ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto interministeriale 22763/2015.

In particolare, per l'anno 2019, la misura è stata alimentata per mano dell'articolo 26-sexies del Dl 4/2019, introdotto in sede di conversione dalla legge 26/2019, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (si vedano circolare 8/2019 del ministero del Lavoro e i messaggi Inps 2856/2019 e 3058/2019).

Sulla base del presupposto normativo, il decreto interministeriale 22763/2015 (messaggio Inps 7596/2015) prevede un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per una durata massima di 12 mesi in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinata da crisi aziendale, valutata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei criteri individuati dal medesimo dicastero nelle circolari 31/2015 e 8/2019. In presenza di un accordo siglato nel 2019 - con inizio della contrazione nel medesimo anno - il trattamento della durata di 12 mesi può superare il limite temporale del 31 dicembre 2019, ma non lo stanziamento delle risorse assegnate.

L'Inps spiega che per la fattispecie non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della misura del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 66, della legge 92/2012, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (Cigd), per mancanza di espressa previsione nell'ambito della disciplina speciale del settore dei call center.

La prestazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti ministeriali, contenenti le indicazioni relative all'azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento (diretto o mediante conguaglio).

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono utili ai fini del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, secondo l'articolo 6 del Dlgs 148/2015.

Le imprese che fruiscono dell'integrazione salariale sono soggette alla contribuzione addizionale prevista dall'articolo 5 del Dlgs 148/2015 (si vedano circolare 9/2017 e messaggio 3058/2019 dell’Inps) e permangono a loro carico le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

L'istituto specifica peraltro che, per la medesima unità produttiva, le aziende non possono presentare domande di integrazione salariale e domande per i trattamenti garantiti dal Fis aventi a oggetto periodi d'intervento parzialmente o totalmente coincidenti.

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