Rapporti di lavoro

Come cambia nel 2020 l’importo del ticket per i licenziamenti

A seguito del nuovo importo del massimale mensile Naspi aumentano gli importi del ticket licenziamento per l'anno 2020

di Antonio Carlo Scacco

Sale a 1.006,59 euro, quest’anno, l’importo su base annuale della contribuzione dovuta per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte dei datori soggetti alla Cigs, ulteriormente aumentato a 3.019,77 per i licenziamenti di lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi.
La contribuzione, introdotta dalla legge di bilancio 2018, interessa i licenziamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 ed è pari all'82% del massimale NASpI (fissato per il 2020 a € 1.227,55, dalla recente circolare 10 febbraio 2020, n. 20).
Destinatari sono i datori di lavoro e le imprese soggette al versamento del contributo CIGS ex articolo 23 del D.Lgs. 148/2015 (pari allo 0.90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
I lavoratori interessati sono tutti quelli che, a seguito della interruzione del rapporto, hanno teoricamente diritto alla NASpI (precisazioni rese note con la legge di stabilità 2013), compresi gli apprendisti professionalizzanti.
L'importo è dovuto in relazione alla durata ed a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro interrotto (quindi è indifferente che il rapporto sia full o part-time).
Se il rapporto è inferiore a 12 mesi, il contributo si ridetermina in proporzione: a tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa protrattasi per almeno 15 giorni di calendario.
La misura percentuale indicata (82%) è il doppio del ticket dovuto per un licenziamento individuale (il relativo massimale 2020 è pari all'importo annuo di € 503,20).
Quindi, per esempio, se a fronte di un licenziamento individuale di un lavoratore part-time con anzianità di sei mesi un datore non soggetto a CIGS versa € 251,65 di ticket, un datore soggetto a CIGS che licenzia nell'ambito di un licenziamento collettivo lo stesso lavoratore con la stessa anzianità versa euro 503,30.
Per le procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017 si continua a versare il contributo "ordinario" pari al 41%, anche se i licenziamenti sono stati effettuati dopo il 1 gennaio 2018 (fa fede la data di recezione da parte degli organismi sindacali della data di comunicazione di avvio della procedura).
Bisogna poi tenere conto che gli importi triplicano nel caso in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (art. 4, c. 9, legge 223/1991) non abbia formato oggetto di accordo sindacale.
Nel caso sopra indicato del lavoratore part-time con 5 mesi di anzianità, ove mancasse l'accordo l'importo del ticket sarebbe pari ad € 1.509,89. Il versamento va assolto in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

I nuovi valori del ticket per licenziamento individuale
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. legge Fornero di riforma del mercato del lavoro) ha introdotto, all'art. 2, c. 31, un contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche se si verifica durante il periodo di prova: Inps msg. 10358/2013) per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla indennità di disoccupazione NASpI. L'importo è dovuto in relazione alla durata ed a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro interrotto (quindi è indifferente che il rapporto sia full o part-time). Se il rapporto è inferiore a 12 mesi, il contributo si ridetermina in proporzione: a tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa protrattasi per almeno 15 giorni di calendario. Il contributo, per l'anno 2020, è pari a € 503,30 (ossia il 41% di € 1.227,55; massimale NASpI 2020 fissato dalla recente circolare 10 febbraio 2020, n. 20) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo è pari a € 1.509,90 per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

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