Rapporti di lavoro

Comunicazione di avvio con autocertificazione

di Barbara Massara

I datori di lavoro che, in ragione dell’emergenza sanitaria, ricorreranno fino al prossimo 15 marzo allo smart working in assenza di accordo individuale, sono tenuti a comunicarlo al ministero del Lavoro, nonché a inviare ai dipendenti l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro. Il quadro normativo è ormai completo e chiaro, dopo che il Dpcm del 25 febbraio ha riscritto la norma (articolo 2) che legittima l’utilizzo “speciale” del lavoro agile (con contestuale abrogazione dell’articolo 3 del Dpcm 23 febbraio), e dopo che l’Inail ha pubblicato sul proprio sito il fac simile di informativa per i lavoratori.

La nuova norma non contiene più un riferimento specifico all’articolo 23 della legge 81/2017, che disciplina l’obbligo della comunicazione al Lavoro in base all’articolo 9 bis del Dl 510/1996, che viene assolto attraverso il deposito dell’accordo nel sito governativo di cliclavoro. Tale obbligo deve considerarsi comunque esistente, in quanto incluso nella completa disciplina dell’istituto (articoli 18-23 della legge 81/2017) richiamata anche dal Dpcm in vigore dal 25 febbraio.

Inoltre nel sito del Lavoro è stata pubblicata il 24 febbraio una breve informativa con cui il Ministero comunica che l’accordo individuale deve intendersi sostituito da un’autocertificazione aziendale, funzionale ad attestare il ricorso straordinario allo smart working in ragione dell’emergenza. Entrando nel servizio online da utilizzare per il deposito, un’altra news precisa le semplificate modalità di compilazione dell’istanza. Nella comunicazione, da effettuarsi per singolo dipendente, deve essere indicata come “data di sottoscrizione” quella di inizio dell’attività in regime di smart working, mentre al posto dell’accordo va allegato un file pdf contenente la dichiarazione dell’azienda con le informazioni anagrafiche del lavoratore (compreso il codice fiscale) e con il riferimento all’articolo 2 del Dpcm del 25 febbraio. Le aziende che non hanno le credenziali per l’utilizzo di questo servizio devono prontamente provvedere a richiederle.

Sebbene non sia stata definita con certezza la natura preventiva o meno di questa comunicazione, si ritiene che stante la straordinarietà della situazione, anche laddove dovesse essere trasmessa nei 5 giorni successivi all’inizio della prestazione in smart working, tale comunicazione non dovrebbe essere sanzionabile, anche per la sua natura di variazione delle originarie condizioni di lavoro.

L’articolo 2 del Dpcm del 25 febbraio, nell’ultimo periodo del primo comma, consente inoltre ai datori di lavoro di assolvere all’obbligo di informativa in tema di sicurezza sul lavoro (articolo 22 della legge 81/2017), utilizzando il documento ad hoc predisposto dall’Inail. Consiste in una completa informativa sui rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alle particolari modalità di svolgimento della prestazione in regime di smart working e quindi in luoghi diversi dall’ordinaria sede di lavoro.

Le aziende possono quindi utilizzare questo fac simile e trasmetterlo telematicamente ai propri dipendenti nonché al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, unitamente alle altre informazioni collegate alla nuova temporanea modalità di esecuzione della prestazione.

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