Rapporti di lavoro

Quarantena, deroga estesa ai farmaceutici

di Gabriele Taddia

L'esigenza di assicurare il funzionamento della filiera della produzione e distribuzione di farmaci e dispositivi medici e diagnostici ha spinto il legislatore a inserire nel Dl 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto Cura Italia) una disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria per i dipendenti delle imprese che operanoin tali ambiti, nelle relative attività di ricerca e nella filiera integrata per i subfornitori.

Si tratta di una platea molto ampia di addetti che vengono ora equiparati a coloro che operano in aziende che svolgono servizi pubblici essenziali e per i quali, pertanto, sono operative ampie deroghe all'ordinario regime normativo imposto oltre che ai normali cittadini, ai lavoratori dei servizi non dichiarati di pubblico interesse.

Come funziona la sorveglianza sanitaria

Per la generalità dei lavoratori l’articolo 1, comma 2, lettera h, del Dl 6 del 23 febbraio 2020 dispone che può essere applicata la misura della sorveglianza sanitaria attiva (nella forma indicata dall’ordinanza del ministero della Salute del 21 febbraio 2020) agli individui che hanno avuto stretti contatti con casi confermati di malattia: in pratica per il lavoratore che è stato a stretto contatto con un soggetto ammalato, viene disposto il divieto di recarsi al lavoro con il corrispondente obbligo di sottoporsi alla misura della quarantena per 14 giorni.

Ampliata la platea

Con l’articolo 14 del Dl 18/2020, il legislatore ha posto un’esplicita deroga a questa norma, disponendo che la misura della quarantena con sorveglianza attiva non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19. Pertanto, ai fini dell'obbligo di astensione dal lavoro, non rileva il fatto che il lavoratore interessato, sia stato uno stretto contatto con una persona risultata positiva (ad esempio un familiare o un collega di lavoro).

Come poco sopra rilevato, pur trattandosi di una norma di indubbio impatto sociale, non rappresenta un’assoluta novità nell'ambito della gestione della forza lavoro in relazione all’emergenza coronavirus. Infatti, già l’articolo 7 del Dl 9 marzo 2020 aveva previsto l'esenzione dall'applicazione delle misure della quarantena per agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali sottoposti a sorveglianza sanitaria, che pur fossero venuti a stretto contatto con un caso conclamato di Covid-19, con l'evidente e dichiarato intento di non arrestare o rallentare eccessivamente, per carenza di personale, servizi non differibili.

Non solo dipendenti

C'è da notare che il legislatore, nel caso di specie, con l'articolo 14 del Dl 18/20 ha probabilmente utilizzato una terminologia impropria parlando di «dipendenti», meglio sarebbe stato certamente l’utilizzo del termine «lavoratori», come inteso dall’articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/08, definizione nella quale rientrano ad esempio i lavoratori «somministrati» e altre figure di lavoro atipico ampiamente presenti nel panorama industriale e della distribuzione che devono comunque intendersi sicuramente interessati dal provvedimento.

Il legislatore ha posto in realtà due punti cardine in tema di sorveglianza sanitaria: il primo è l’esenzione dell’obbligo di astensione dal lavoro e sottoposizione al regime della quarantena in caso di stretto contatto del lavoratore con un soggetto positivo; il secondo è che la condizione per l’obbligo di sospensione del lavoro per gli addetti alla filiera della produzione e distribuzione di farmaci e dispositivi medici e diagnostici, compresi i subfornitori, la positività accertata al Covid-19 o la presenza di sintomatologia respiratoria e non altre sintomatologie che in via ordinaria potrebbero imporre l’astensione dal lavoro.

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