Rapporti di lavoro

Artigiani, ammortizzatore anche senza iscrizione al fondo

di Enzo De Fusco

Le aziende artigiane e i relativi lavoratori dipendenti hanno il diritto di ricevere l'assegno ordinario Covid-19 dal fondo di solidarietà del settore (Fsba) avendo quale unico requisito rilevante l'appartenenza al settore riconosciuto con il codice di autorizzazione 7B. È questa la chiara posizione dell'Inps espressa con la circolare 47/2020 che è perfettamente in linea con le disposizioni contenute del decreto legge 18/2020.

I fondi di solidarietà bilaterali hanno avuto il riconoscimento di una funzione strategica da parte del decreto legislativo 148/2015 per il sostegno al reddito dei lavoratori soprattutto, ma non solo, per le piccole imprese con più di 5 dipendenti. In questo contesto l'articolo 27 del decreto 148 ha preso atto che in taluni settori (artigianato e somministrazione fra tutti) esisteva un consolidato sistema di bilateralità anche in relazione alle peculiari esigenze delle aziende appartenenti.

In questa fase di gestione dell'emergenza coronavirus, l'articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020 stabilisce che i «fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo».

La prestazione prevista dalla legge non è assicurata con le somme accantonate dai rispettivi fondi, ma la norma stabilisce che «gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze».

Il Fondo con la delibera di urgenza del 2 marzo ha fatto presente che «per accedere all'Accordo Covid-19, l'impresa deve avere anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un'unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazione». Questa posizione è stata poi confermata con la procedura di regolarizzazione del 26 marzo scorso.

In verità, l'impostazione della norma non è orientata a creare i presupposti per incrementare gli iscritti al fondo del settore artigiano, ma ha semplicemente individuato un canale esistente attraverso il quale erogare la prestazione. Cosi come è stato individuato lo strumento della Cigo e del Fis.

In altri termini, il fondo di solidarietà del settore artigiano agisce, con una funzione sociale, come mandatario dello Stato al fine di erogare la prestazione Covid-19 in una condizione di emergenza in favore dei lavoratori del settore, a fronte di uno specifico stanziamento finanziario. Pertanto, la prestazione prevista dalla legge non intacca in alcun modo i fondi delle aziende iscritte.

Per questo motivo, tale rapporto prescinde da qualsiasi vincolo contrattuale tra le aziende del settore e il fondo stesso e pertanto la richiesta della prestazione Covid-19 non può essere subordinata all'instaurazione del vincolo associativo e ancor meno al pagamento dei premi pregressi. Diverso sarebbe se l'azienda attingesse anche a ulteriori prestazioni del fondo riconosciute in aggiunte all'articolo 19, in questa ipotesi le aziende artigiane sarebbero tenute all'iscrizione.

Lo stesso Inps nella circolare 47/2020 prende una posizione in modo inequivocabile secondo cui fine di ottenere la prestazione «non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo».

Da un punto di vista operativo, l'azienda dovrà comunicare espressamente al fondo se intende agire nel rispetto dell'articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020, oppure aderire anche al vincolo associativo.

Qualora la scelta dovesse ricadere sulla prima volontà, l'azienda è opportuno che chiarisca (anche attraverso Pec) che i dati forniti al Fondo devono essere trattati, nel rispetto della privacy, al solo fine di beneficiare della prestazione prevista dall'articolo 19.

A fronte di una richiesta cosi impostata, il Fondo non potrà che agire nel rispetto del mandato ricevuto dalla legge. Una diversa condotta si ritiene possa dare spazio a profili di violazione dei dati personali e a responsabilità patrimoniale nei confronti dei lavoratori illegittimamente esclusi.

Allo stesso modo, le aziende artigiane che nel frattempo hanno versato l'importo degli arretrati dovranno valutare se richiedere il rimborso delle quote pregresse sulla base dei presupposti sopra indicati

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