Rapporti di lavoro

Emergenza Covid-19, i codici tributo per il recupero del premio ai dipendenti al lavoro

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che i sostituti d'imposta possono utilizzare in F24 per recuperare il premio emergenza covid-1,9 pagato ai propri dipendenti a norma del decreto Cura Italia

di Gabriele Bonati

Il Dl 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto Cura Italia), all'articolo 63 (recante premio ai dipendenti, stabilisce che:
-ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente (quindi del 2019) di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito (da intendersi esente da imposte e, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, anche da obblighi contributivi), pari a 100 euro. Il premio va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo. Il riferimento al comma 1 dell'articolo 49 del Tuir esclude titolari redditi di pensione (ovviamente) e i titolari redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
-i sostituti d'imposta, di cui agli articoli 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 29 (Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del Dpr 600/1973, riconoscono l'incentivo di cui sopra in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile (la prima retribuzione utile può essere anche quella di competenza del mese di marzo pagata nei primi giorni di aprile) e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (ovvero, a nostro avviso, anche di fine rapporto, se precedente);
- i sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato ai dipendenti beneficiari, a norma dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, mediante compensazione con il Modello F24.

Individuazione degli effettivi destinatari

Il riferimento della norma "al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro" fa pensare che gli effettivi destinatari del premio siano esclusivamente i dipendenti (qualsiasi tipologia contrattuale) che nel mese di marzo abbiano continuato a prestare l'attività lavorativa presso la sede aziendale di lavoro (attività non sospese e comunque nel rispetto delle disposizioni di carattere sanitario e comportamentale). Pertanto, sono escluse, a nostro avviso, le giornate di lavoro rese dai dipendenti nel mese di marzo in modalità smart working.
Criticità interpretative nascono in presenza delle seguenti situazioni:
-lavoratori con contratto part time: la norma, facendo riferimento esclusivamente «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro» sembrerebbe non differenziare i lavoratori a tempo pieno da quelli part time, con la conseguenza che anche per questi ultimi il premio debba/possa essere corrisposto utilizzando il valore pieno. Ciò comporterebbe, per un lavoratore titolare contemporaneamente, in marzo, di due contratti part time, di ricevere complessivamente un premio di € 200 (€ 100 da ciascun datore di lavoro). Conseguentemente, salva diversa precisazione che l’agenzia delle Entrate possa eventualmente dare con un proprio intervento, a nostro avviso risulterebbe opportuno riproporzionare il premio alle ore del contratto part time (si può sempre successivamente intervenire a corrispondere l'eventuale differenza);
-dipendente in smart working, che per alcune mezze giornate abbia prestato l'attività lavorativa (ammessa) presso la sede aziendale: non essendo un contratto part time si ritiene che le citate giornate debbano essere considerate intere al fine del calcolo del premio;
-agricoli Otd: si ritiene di dover utilizzare le giornate lavorate come giornate intere ai fini del calcolo del premio.

Recupero delle somme anticipate dal datore di lavoro sostituto d'imposta

I datori di lavoro, sostituti d'imposta, recuperano quanto corrisposto ai propri dipendenti (somma a credito) attraverso il modello F24, mediante compensazione con gli importi a debito in esso contenuti. A tale proposito, l'Agenzia (risoluzione n. 17/E, 31 marzo 2020) ha istituito i necessari codici tributo, in particolare:
-Mod. F24: "1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".
In sede di compilazione del modello F24, detto codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA" (esempio "0004" e "2020");
-Mod F24 EP: "169E" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020". In sede di compilazione del modello F24 EP, detto codice è esposto nella sezione "Erario" (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati". Nei campi "riferimento A" e "riferimento B" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA" (esempio "0004" e "2020").
L'agenzia delle Entrate ricorda che anche per l'utilizzo delle citate somme a credito, i modelli F24 devono essere presentati (Dl 124/2019, legge 157/2019) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle entrate (Entratel – fisco on line), pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.
Il recupero del predetto credito non soggiace, a nostro avviso, al limite dei 700mila euro annui.

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