Rapporti di lavoro

Bolzano, domanda di Cig in deroga direttamente al Fondo di solidarietà

di Josef Tschöll

Le parti sociali e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno stipulato il primo aprile 2020 l'accordo con la disciplina per la cassa integrazione in deroga (Cig in deroga).

L'articolo 22, comma 5, del Dl 18/2020 prevede che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di Cig in deroga, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni. È, dunque il Fondo di solidarietà ad autorizzare le prestazioni della Cig in deroga per queste due Province autonome.

Sebbene il comma 4 preveda che i trattamenti di Cig in deroga siano concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, una lettura sistematica della norma consente di affermare che le domande per la Cig in deroga possono anche essere presentate direttamente al Fondo di solidarietà della Provincia autonoma senza dover essere preventivamente valutate o autorizzate dall'amministrazione provinciale (Ripartizione lavoro).

È questa anche l'interpretazione fatta dalla Ripartizione lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano, volta a semplificare e velocizzare al massimo le procedure di accesso alla Cig in deroga per i datori di lavoro. Sono liberate così anche risorse interne all'amministrazione che potranno essere utilizzate diversamente nell'assistenza ai lavoratori colpiti dalla crisi.

Di conseguenza, a Bolzano la domanda di Cig in deroga viene presentata unicamente e direttamente al Fondo di solidarietà territoriale. Viene eleminato così il primo passaggio presso l'amministrazione provinciale o regionale previsto, invece, nelle altre regioni. La situazione delle due province autonome è anche diversa rispetto alle altre regioni perché da un lato hanno costituito Fondi di solidarietà territoriali e, dall'altro lato, anche le risorse per finanziare la Cig in deroga sono assegnate ai rispettivi fondi.

L'accordo quadro locale. In un primo momento la Provincia Autonoma di Bolzano ha provato a rendere operativa la Cig in deroga anche in assenza dell'accordo previsto dall'articolo 22, comma 1, del Dl 18/2020, perché in fondo le parti sociali e la Provincia autonoma, in sede di istituzione del Fondo di solidarietà territoriale, hanno già firmato l'accordo. Perché allora firmare un'ulteriore intesa, perdendo tempo, quando la situazione di emergenza impone scelte e risposte rapide, senza grande burocrazia ed erogazione veloce delle prestazioni? Una impostazione che, però, non ha avuto una risposta certa da parte dell'Inps, il quale amministra il Fondo. Di conseguenza, si è scelto di stipulare l'accordo e definire meglio i singoli aspetti.

Ambito di applicazione e durata della prestazione. Possono, dunque, richiedere la prestazione del Fondo di solidarietà in applicazione della Cig in deroga tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi gli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, per i quali non trovino applicazione le tutele degli ammortizzatori sociali ordinari previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

È specificato che la tutela è espressamente estesa anche ai datori di lavoro che occupano meno di sei dipendenti. La tutela dell'ammortizzatore sociale è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate nella provincia di Bolzano. Per le aziende plurilocalizzate con attività in almeno cinque regioni è necessario seguire la procedura appositamente prevista presso il Ministero del lavoro (vedi anche Inps circolare 47/2020 – lettera H).

La prestazione che viene autorizzata dal Fondo di solidarietà può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a nove settimane.

Condizioni per l'accesso. L'intesa chiarisce che sono beneficiarie della Cig in deroga anche le aziende beneficiarie della sola Cigs (aziende del commercio, agenzie viaggio con più di 50 dipendenti). Inoltre, chi supera i limiti massimi di durata della Cigo o del Fondo di solidarietà (assegno ordinario, compreso quello per i lavoratori in somministrazione e dell'artigianato) può ricorrere alla prestazione in deroga.

Per quanto riguarda la procedura sindacale viene stabilito che ai fini della procedibilità e dell'autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla sede Inps di Bolzano venga altresì inoltrata alle organizzazioni sindacali territoriali comprendente l'elenco dei lavoratori interessati. Non è richiesta, dunque, una comunicazione preventiva oppure intesa sindacale, ma si può inviare alle sigle sindacali copia della domanda e l'elenco dei lavoratori.

Il testo finale non riproduce però correttamente quanto concordato nell'incontro tra le parti sociali e la Ripartizione lavoro. Nella prima bozza di accordo era espressamente esclusa una fase o comunicazione sindacale. Tuttavia nell'incontro, dopo accese discussioni, è stata concordata una comunicazione del datore di lavoro con l'elenco dei lavoratori coinvolti nella sospensione o riduzione del lavoro. Erano anche escluse le aziende fino a cinque dipendenti. Alla fine non si è voluto, però, cambiare l'attuale testo per non perdere altro tempo.
In linea con l'orientamento del ministero del lavoro e dell'Inps, non è condizione per l'accesso la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie.

Lavoratori beneficiari. Possono accedere alle prestazioni del fondo i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri. Viene specificato che sono compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale, i lavoratori subordinati assunti secondo l'articolo 18 della legge 97/1994 (agricoltori autonomi assunti in esenzione contributiva con rapporto part-time o a termine stagionale), i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Sono esclusi così i dirigenti. I lavoratori intermittenti potranno accedere alle prestazioni nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate in media nei 12 mesi precedenti.

I lavoratori beneficiari devono risultare in forza presso il datore di lavoro durante il periodo decorrente dalla data del 23 febbraio 2020 entro il 17 marzo 2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero essere stabilite. L'accordo recepisce così anche l'annunciata volontà del Governo di spostare la data di assunzione per coprire un maggior numero di lavoratori in sede di conversione del Dl 18/2020.

È molto restrittiva, invece, la disciplina per i contratti a termine per i quali non è consentita la proroga. Per loro la tutela non va oltre la scadenza del contratto di lavoro a termine. Successivamente, il dipendente potrà chiedere e accedere all'indennità di disoccupazione.

Procedura. I datori di lavoro dovranno presentare domanda per ottenere la prestazione del Fondo in via telematica, attraverso il sistema informativo reso disponibile dall'Inps, entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Su questo aspetto sono attese le linee guida che dovranno predisporre l'Inps e la Ripartizione lavoro. Dovranno chiarire se per l'inoltro della domanda è necessario un nuovo tipo di modulo oppure se è consentito utilizzare l'attuale procedura con le integrazioni richieste dall'accordo. In ogni caso è prevista la solita rendicontazione delle ore fruite all'Inps.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento della prestazione, il Dl 18/2020 dispone che è consentito unicamente il pagamento diretto da parte dell'Inps e non contempla la possibilità per il datore di lavoro di anticipare. Una limitazione inspiegabile perché obbliga i lavoratori a chiedere prestiti alle banche (anche se a condizioni di favore secondo l'accordo Abi) e aspettare i tempi lunghi di pagamento dell'Inps per saldare il debito.

Per questo motivo l'accordo auspica che venga consentita (modificando il Dl in sede di conversione) al datore di lavoro l'anticipazione della Cig in deroga e il successivo conguaglio con l'Inps. Molti datori di lavoro a Bolzano sono disposti ad anticipare la prestazione ai propri lavoratori, perché limitarli.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©