Rapporti di lavoro

Congedo parentale Covid-19 anche all’interno delle domande di maternità

di Silvano Imbriaci

L'articolo 23 del Dl 18/2020 ha previsto l'attribuzione ai lavoratori del diritto di usufruire di un periodo di congedo per l'assistenza dei figli minori durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche; il beneficio, che si accompagna a un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito o della retribuzione convenzionale giornaliera, riguarda lavoratori dipendenti privati e pubblici, oltre che iscritti alla gestione separata e autonomi, con figli di età non superiore ai 12 anni o con figli disabili; per i lavoratori dipendenti con figli dai 12 ai 16 anni di età è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro senza il pagamento di indennità.

Tutti i periodi di congedo sono riconosciuti alternativamente a entrambi i genitori, e sempre nel limite complessivo (sia individuale, sia di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore (comma 4).

Inoltre, nel caso in cui vi siano in corso congedi parentali in base agli articoli 32 e 33 del Dlgs 151/2001, questi congedi confluiscono d'ufficio nella nuova misura e non verrà computato il periodo di fruizione del congedo emergenziale nel conteggio complessivo dei congedi ordinari spettanti. A seguito del Dpcm del 1° aprile 2020, che ha previsto la proroga del periodo di sospensione delle attività scolastiche fino al 13 aprile , l'Inps avverte che anche il termine per la fruizione dei 15 giorni di congedo previsti viene esteso fino a tale data.

Destinatari del congedo sono i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e i lavoratori autonomi iscritti all'Inps. Per i lavoratori pubblici l'articolo 25 dello stesso decreto applica la medesima disciplina, secondo indicazioni e modalità a cura dell'amministrazione pubblica datore di lavoro.

L'Inps con il messaggio 1537/2020 informa che sono state aggiornate le procedure in via telematica per acquisire le nuove domande di congedo, con la possibilità comunque di fare richiesta anche per periodi precedenti la data della domanda online, purché non antecedenti al 5 marzo 2020 (in caso di figlio in condizione di disabilità la domanda deve essere presentata tramite l'acquisizione online di domande di maternità).

Prima, infatti, secondo le modalità indicate nella circolare Inps 45/2020, i genitori potevano utilizzare i consueti flussi di acquisizione di congedo parentale e prolungamento di congedo parentale, e le prestazioni erano convertite d'ufficio nel congedo Covid-19 per un massimo di 15 giorni se ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 13 aprile 2020.

Per i lavoratori autonomi e in gestione separata l'Istituto inoltre precisa che eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima dell'entrata in vigore del Dl 18/20 (17 marzo), anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non possono essere convertiti nel congedo Covid-19, cosa che invece accade per le domande presentate dopo il 17 marzo.

Estensione durata permessi retribuiti
L’articolo 24 del Dl n.18 del 2020 ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92 di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Si tratta dei permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa concessi ai lavoratori pubblici e privati per accudire i congiunti in situazione di handicap grave (si veda circolare Inps 44/2020). Tali permessi sono a disposizione anche del personale sanitario, compatibilmente con la funzione essenziale svolta nel periodo emergenziale e dunque con le esigenze delle singole strutture sanitarie. In ordine alle modalità di fruizione di detti congedi in relazione all'estensione del periodo, l'Inps rimanda a specifiche istruzioni per le specifiche modalità di definizione delle pratiche.

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