Rapporti di lavoro

Conguagli da assistenza fiscale, i termini cambiano ma non per effetto del Covid-19

di Paolo Rossi

I decreti Covid-19 che si sono occupati di proroga dei termini e di sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali non hanno inciso direttamente sulle operazioni di conguaglio in busta paga che seguono le operazioni di assistenza fiscale in sede di modello 730.

Nonostante lo slittamento della disponibilità on line della precompilata al 5 maggio, originariamente fissato al 30 aprile, i nuovi termini dei conguagli dei datori di lavoro prendono le mosse dal Dl 124/2019, i cui effetti positivi sono stati anticipati di un anno dall'articolo 61-bis, comma 1, del Dl 18/2020. Tale norma, infatti, ha anticipato dal 2021 al 2020 i termini di presentazione dei modelli 730 (ordinario e precompilato), spostando la data finale di presentazione della dichiarazione dei modelli 730/2020 dal 23 luglio al 30 settembre 2020.

Lo slittamento al 30 settembre, quale ultimo termine utile per i lavoratori di presentare il modello 730, inevitabilmente incide sulle attività successive di liquidazione in busta paga curate dal sostituto d'imposta.

Per i datori di lavoro le operazioni di conguaglio da modello 730 non inizieranno più da un periodo di paga predeterminato, cioè con le retribuzioni di luglio. Le novità introdotte dal Dl 124/2019 hanno trasformato quello che era un punto "fermo" per la partenza dei conguagli da 730 in busta paga, in un termine mobile. Quest'anno le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione dovranno essere trattenute sulla «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione» (nuovo articolo 19, comma 1, del Dm 164/1999). Nonostante ciò, il tempo limite per le liquidazioni in busta paga dei modelli 730/2020 resta inalterato. Le operazioni potranno protrarsi al massimo fino al 16 gennaio 2021.

Ai sostituti d'imposta il risultato della liquidazione del modello 730 è comunicato attraverso il 730-4, reso disponibile presso la sede telematica indicata con l'apposito modello di comunicazione trasmesso all'agenzia delle Entrate (CSO/CT). L'Agenzia ha preavvisato che alcuni modelli 730-4 saranno sottoposti al suo preventivo controllo, particolarmente quando contenenti rimborsi di entità elevata o quando risultanti incongrui. In tali casi, i modelli 730-4 non saranno trasmessi ai sostituti d'imposta. Al termine delle attività di controllo, il rimborso al contribuente sarà effettuato direttamente dalle Entrate.

Si parte dal mese di competenza luglio 2019
Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 241/1997, i sostituti d'imposta devono tener conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi modello 730. La norma prescrive che «il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione».

Dunque, quest'anno, con riguardo alle operazioni di avvio della procedura, i sostituti d'imposta devono eseguire i conguagli sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione anziché, come nella precedente formulazione della norma, sulle retribuzioni di "competenza" del mese di luglio. Limitatamente alla "partenza" dei conguagli, si è passati da un criterio fisso e predeterminato (retribuzioni di luglio) ad un criterio mobile dipendente dal momento in cui il sostituto d'imposta riceve il prospetto 730-4. Ne deriva che se il modello 730-4 è ricevuto dal sostituto d'imposta nel mese di giugno, le operazioni di conguaglio saranno contabilizzate a partire dalla retribuzione di competenza di luglio; se il modello 730-40 è ricevuto dal sostituto d'imposta nel mese di luglio, le operazioni di conguaglio cominceranno con la retribuzione di competenza di agosto; e così via.

Nulla è cambiato, invece, con riferimento ai mesi successivi al primo, dove si continua ad operare secondo il criterio di cassa, giusto il mantenuto richiamo al concetto di retribuzione "corrisposta" dell'articolo 19 del decreto 164/1999; pertanto, restano distinti i calendari dei conguagli da assistenza fiscale delle imprese che pagano gli stipendi nel mese successivo da quelli delle imprese che pagano gli stipendi nel mese.

Anche la regola sui tempi di liquidazione e versamento dei debiti d'imposta non cambia: il sostituto ripartisce il debito risultante dal 730-4 in un numero di rate in base alla scelta effettuata dal contribuente, fermo restando che l'ultima rata deve cadere, al più tardi, nel mese di novembre (Agenzia delle Entrate, Circolare 25 maggio 2012, numero 15/E).

Seconda o unica rata di acconto
Nel caso in cui la retribuzione netta di novembre sia inferiore agli acconti dovuti da modello 730, la parte residua deve essere trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, applicando sulla stessa l'interesse per incapienza pari allo 0,40% mensile. Nel caso di ulteriore incapienza rispetto anche alla retribuzione di dicembre, il sostituto di imposta deve comunicare al lavoratore l'importo che lo stesso dovrà provvedere a versare direttamente con le modalità previste per i versamenti del modello "REDDITI persone fisiche", calcolando anche gli interessi relativi al mese di gennaio. Non è possibile in questo caso chiedere la rateizzazione. Nel caso in cui il lavoratore intenda esercitare l'opzione che gli consente, in via preventiva, la riduzione della seconda o unica rata di acconto, deve farne espressa comunicazione al sostituto di imposta entro il 10 ottobre (fino allo scorso anno il termine era fissato al 30 settembre).

Conguagli a credito
In caso di conguagli a credito, il rimborso delle imposte è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto a titolo di Irpef e/o di addizionali regionali e comunali relative ai compensi corrisposti allo stesso dipendente. Anche per le imposte a credito, il calendario dei conguagli è riscritto, da quest'anno, con le stesse metodologie già spiegate sopra. Le somme risultanti a credito sono rimborsate a partire dalla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione 730-4.
Se entro il mese di dicembre, per insufficienza delle ritenute alla fonte (di qualunque genere) non sia possibile restituire tutte le somme a credito, il datore di lavoro non può proseguire il rimborso nell'anno successivo e deve comunicare al lavoratore che gli importi non ancora restituiti potranno essere chiesti a compensazione con la dichiarazione dell'anno successivo.
Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito sono trattenute dai compensi corrisposti allo stesso contribuente per lo stesso mese. Possono presentarsi casi, però, in cui la retribuzione del contribuente non è sufficiente a coprire il debito tributario, ma su questo aspetto si applicano le prassi già consolidate negli passati; al pari, per l'ipotesi di rateizzazione, in caso di periodi di paga senza retribuzione e in caso di dipendente deceduto, le passi storiche non sono cambiate.

730 rettificativi o integrativi
I datori di lavoro devono tener conto di eventuali 730-4 rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno; ciò sta a significare che fino a dicembre prossimo il sostituto ha comunque l'obbligo di effettuare i conguagli rettificativi e applicherà su eventuali trardivi versamenti gli interessi dovuti dal lavoratore (0,40% mensile).

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