Rapporti di lavoro

Cigo Covid-19 anche per i lavoratori in nero regolarizzati prima del 17 marzo

di Antonella Iacopini

Il trattamento di cassa integrazione Cigo Covid-19, disciplinato dall'articolo 19 del Dl 18/2020 e successivamente integrato dall'articolo 41 del Dl 23/2020, può essere concesso anche in relazione ai lavoratori occupati "in nero" presso un'azienda, purché regolarizzati, anche se a seguito di accesso ispettivo, entro il termine del 17 marzo. Questo il parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro (nota 64 del 15 maggio 2020).

L'ipotesi esaminata riguarda un datore di lavoro che ha presentato istanza per l'ottenimento del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza Covid-19" anche in relazione a dipendenti regolarizzati a seguito di accesso ispettivo. In particolare, i lavoratori erano stati assunti solo dopo che il personale ispettivo, nel corso di un accertamento, aveva riscontrato la loro occupazione "in nero" e adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in base all'articolo 14 del Dlgs 81/2008.

È, quindi, possibile l'accesso all'ammortizzatore sociale per detti lavoratori? L'Ispettorato risponde affermativamente, muovendo il proprio ragionamento dal tenore letterale dell’articolo 19 del decreto cura Italia. Detto articolo, al comma 1, prevede che «i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020».

Al comma 8 del medesimo articolo viene stabilito che «i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148», ovvero non viene richiesta un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Il termine del 23 febbraio, tuttavia, è stato integrato dall'articolo 41 del Dl 23/2020, il quale ha stabilito l'estensione delle disposizioni di cui sopra anche «ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020», ricomprendendo, in tal modo, un maggior numero di lavoratori tra gli aventi diritto.

Ebbene, atteso che nel caso in esame la regolarizzazione dei lavoratori è avvenuta con la costituzione di un valido rapporto di lavoro in data antecedente il 17 marzo, non sembrano sussistere, si afferma nella nota dell’Ispettorato, motivi ostativi alla concessione dell'ammortizzatore. Dall'esame della normativa sopra richiamata appare, infatti, chiaro come l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale sia condizionato alla circostanza che il lavoratore sia stato assunto entro il termine del 17 marzo, termine che, peraltro, potrebbe essere oggetto di ulteriore estensione per effetto di provvedimenti normativi in corso di definizione.

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