Rapporti di lavoro

Licenziamenti, stop al divieto da domenica

di Matteo Prioschi e Angelo Zambelli

Da domenica è venuto meno il divieto di licenziamento per motivi economici introdotto dal decreto legge cura Italia e valido per 60 giorni. Il divieto avrebbe dovuto essere prolungato senza soluzione di continuità dal Dl rilancio, che però non è stato pubblicato in tempo utile. L’articolo 46 del Dl 18/2020 ha stabilito sia il divieto di aprire nuove procedure collettive (legge 223/1991), con contestuale sospensione di quelle avviate a partire dal 24 febbraio, sia il divieto di licenziare individualmente, di fatto sospendendo ogni procedura preventiva (articolo 7 della legge 604/1966) nel frattempo ancora pendente.

L’ultima bozza conosciuta del Dl rilancio prevede la sostituzione del termine di «60 giorni» attualmente contenuto nell’articolo 46 con «cinque mesi». Ciò avrebbe determinato l’estensione del divieto di licenziamento dal 17 marzo al 17 agosto, rispetto a quello precedente dal 17 marzo al 16 maggio. Ma senza la pubblicazione del Dl rilancio, il divieto precedente è venuto meno e quindi – almeno in teoria - sia domenica sia ieri i datori di lavoro avrebbero potuto legittimamente licenziare.

In realtà, ciò che potrebbe essere tornata percorribile per scadenza del termine è una fattispecie relativamente importante, ovvero tutti quei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in aziende sotto i 15 dipendenti nell’unità produttiva (o 60 su tutto il territorio nazionale) oppure nei confronti di lavoratori assunti con il regime sanzionatorio del Jobs act a prescindere dal numero. La scadenza del termine non comporta alcuna reale novità, invece, per i licenziamenti collettivi o individuali, laddove debbano essere preceduti da una procedura preventiva, rispettivamente in base alla legge 223/91 o 604/66. Infatti, anche se la proroga intervenisse tra qualche giorno, tutte queste procedure, avviate nella vacatio legis, verrebbero inevitabilmente sospese, come prevede testualmente il nuovo articolo 46.

Quanto ai licenziamenti intimati il giorno della pubblicazione del Dl con entrata in vigore contestuale, se si riesce ad avere evidenza che il recesso è pervenuto a conoscenza del lavoratore prima della pubblicazione, il licenziamento è legittimo in virtù anche del principio di irretroattività della legge, avendo esplicato gli effetti risolutivi propri prima dell’entrata in vigore della proroga. Vero è che il legislatore di questi tempi ci ha abituato a divieti o proroghe introdotti a sera inoltrata (si veda il decreto cura Italia) creando dubbi agli operatori del diritto.

Diverso il discorso (seppur di scuola) di un atto ancora “in viaggio” e ricevuto dal lavoratore successivamente alla pubblicazione del decreto: in tal caso, un atto perfettamente valido potrebbe ricevere la sanzione della nullità. A quel punto appare più che opportuna la revoca.

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