Rapporti di lavoro

Sorveglianza sanitaria estesa alle aziende finora escluse

di Luigi Caiazza e Matteo Prioschi

Durante lo stato di emergenza per Covid-19, la sorveglianza sanitaria dovrà essere messa in atto nei confronti dei dipendenti più a rischio anche dai datori di lavoro che per norma non sono tenuti. Questo è quanto prevede la bozza di decreto legge rilancio, che riguarda sia il comparto privato che quello pubblico.

Si tratta di una sorveglianza sanitaria eccezionale da assicurare ai lavoratori a maggior rischio di contagio, in relazione all’età, oppure per una condizione di immunodepressione, per conseguenze di patologie oncologiche o comunque per compresenza di malattie che possono determinare un maggior pericolo.

Quanto previsto dal decreto legge si ritiene vada integrato con quanto già stabilito dal punto 12 del protocollo condiviso tra le parti sociali, aggiornato il 24 aprile scorso, nella parte in cui è previsto il coinvolgimento del medico competente per l’identificazione e l’inserimento lavorativo dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all’età, e per quelli con pregressa infezione da Covid-19.

In particolare, nei riguardi di questi ultimi, il medico competente, previa certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal competente dipartimento di prevenzione, effettua la visita medica, indipendentemente della durata dell’assenza per malattia.

La sorveglianza sanitaria stabilita dal Dl rilancio prescinde da quella richiamata dall’articolo 18, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e disciplinata dall’articolo 41 e seguenti, che trova applicazione nel caso di lavorazioni con esposizione a fattori di rischio specificamente individuati nello stesso testo unico. Si tratta, per esempio, di rischi determinati dalla movimentazione manuale dei carichi, dall’uso dei videoterminali, dall’esposizione ad agenti fisici, biologici, chimici.

Secondo la circolare 14915/2020 del ministero della Salute, i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel 2018 sono stati poco meno di 14,8 milioni a fronte di 23,2 milioni di occupati. In base alle regole in vigore, quindi, il 36% circa degli occupati non ricade nell’obbligo di controllo “ordinario”.

Per le aziende che non sono tenute a nominare il medico competente, la sorveglianza eccezionale può essere svolta o nominandone uno temporaneamente, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, oppure chiedendo l’intervento dei medici del lavoro dell’Inail, compensato secondo le tariffe che verranno definite tramite un decreto interministeriale.

Il medico competente, espressamente nominato per la sorveglianza sanitaria eccezionale, è esentato da obblighi e adempimenti riguardanti l’attività “ordinaria” in ambito aziendale (articoli 25, 39, 40, 41 del testo unico).

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