Rapporti di lavoro

La retribuzione indebita si restituisce al netto

di Barbara Massara

In caso di ripetizione di somme rivelatesi indebite, chi le ha percepite deve restituirle al sostituto d’imposta al netto delle ritenute fiscali subite.

Lo dispone l’articolo 150 del decreto legge rilancio, attraverso l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 10 del Tuir, norma che, tra gli oneri deducibili, include alla lettera d-bis del comma 1 le somme restituite al soggetto erogatore che hanno subito tassazione in anni precedenti.

Secondo il nuovo comma, gli importi da restituire, laddove siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte (al momento dell’erogazione), devono essere conferite dal percettore al netto delle ritenute fiscali, non costituendo pertanto oneri deducibili.

In aggiunta è previsto che, ai sostituti privati (articolo 23, comma 1, del Dpr 600/1973), e a quelli pubblici (individuati dall’articolo 29, comma 3), quali ad esempio Camera dei deputati, Senato, Corte costituzionale, che erogano redditi di lavoro dipendente, a fronte delle somme nette ricevute spetta un credito d’imposta pari al 30% degli importi, utilizzabile in compensazione in F24 senza limiti di valore (cioè oltre il massimo annuale previsto). La nuova disposizione decorre dal 1° gennaio 2020, ma non incide sui rapporti che già sono stati definiti al 19 maggio 2020, per i quali quindi non occorrerà effettuare alcun conguaglio.

Prima della nuova previsione, il recupero delle ritenute subite sulle somme oggetto di restituzione avveniva attraverso il meccanismo dell’onere deducibile, cioè considerando tali somme come oneri deducibili che abbattevano il reddito dell’anno della restituzione.

Però, poiché l’onere deducibile è fruibile fino a capienza del reddito, la Finanziaria 2014 modificò la norma, introducendo la possibilità di recuperare la quota incapiente portandola negli anni successivi o chiedendo il rimborso dell’imposta direttamente all’amministrazione finanzia (stabilito in misura forfettaria pari al 23%).

Questa gestione ha comportato per il sostituto d’imposta l’onere di esporla dettagliatamente all’interno della certificazione unica del lavoratore che ha restituito le somme.

La nuova gestione introdotta dal Dl rilancio da un lato comporta una semplificazione gestionale (per aziende e lavoratori), dall’altro consente al lavoratore di recuperare subito le imposte subite all’epoca sulle somme oggetto poi di restituzione.

Tale misura ha l’ulteriore vantaggio di essere allineata con quanto di solito dispongono i giudici, che nelle sentenze ordinano la restituzione delle somme nette.

L’unico dubbio è se il credito d’imposta del sostituto d’imposta stabilito in misura forfettaria pari al 30% delle somme ricevute possa, sebbene in casi limitati, non essere sufficiente a coprire la tassazione applicata e versata.

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