Rapporti di lavoro

Durc, non vale l’ampliamento del periodo di scadenza e validità

Il decreto legge cd. Rilancio ha disposto che i Durc restano esclusi dagli atti per i quali è stato previsto, in sede di conversione del decreto legge 18/2020, l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

di Antonio Carlo Scacco

Come già chiarito nel messaggio Inps n. 1374 del 25 marzo 2020 i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano una scadenza di validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (incluse le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020). Ciò è l'effetto della entrata in vigore, a partire dal 17 marzo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cui articolo 103, comma 2, stabiliva nella originaria versione che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". In sede di conversione del decreto legge (legge 24 aprile 2020, n. 27), a tale disposizione sono state apportate delle modifiche, ricomprendendo nella previsione gli atti con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e prolungando i termini di validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente la data di cessazione del predetto stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2020). Da ultimo il decreto legge cd. Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) alla norma modificata in sede di conversione ha aggiunto la deroga "ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.", riportando in tal modo i termini di scadenza e proroga relativi ai documenti unici di regolarità contributiva alla situazione originaria.
Tanto premesso, l'Inps, con messaggio 21 maggio 2020, n. 2103, chiarisce che, in ragione della evoluzione normativa sopra delineata (si ricordi tuttavia che il decreto legge 34/2020 non è ancora stato convertito in legge pertanto potrebbero intervenire modifiche in sede di conversione), le indicazioni operative diffuse con messaggio 1374/2020 restano pienamente in vigore. Nella nota in argomento l'INPS ricorda che con la funzione <Consultazione> è possibile visionare sia i Durc On Line in corso di validità, sia quelli con scadenza di validità nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera, come sopra indicato, la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020. Infine, a mente della previsione contenuta l'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", secondo cui la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, nel perdurare delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli ordinari criteri di verifica della regolarità contributiva stessi non potranno essere utilizzati.

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