Rapporti di lavoro

In Campania tirocini extracurriculari anche in azienda

di Mario Gallo

Con l'emanazione del Dpcm 17 maggio 2020, il Governo ha cambiato decisamente strategia nella lotta alla diffusione alla pandemia da Covid-19, scegliendo la strada della concertazione con le Regioni. Il provvedimento, infatti, recepisce le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive messe a punto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, riprodotte nell'allegato XVII del decreto, che stabiliscono una serie molto articolata di misure per la ripartenza di diverse attività produttive.

Il nuovo provvedimento viaggia, quindi, su un doppio binario perché, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, affianca a tali linee i protocolli condivisi dalle parti sociali del 24 aprile, comportando per i datori di lavoro, in diversi casi, la necessità di rivedere anche i protocolli di sicurezza anti contagio (Psa).

Tale strada non appare, però, esente da possibili insidie. Infatti, la frantumazione del potere di regolare la materia tra svariati soggetti (Governo, sindacati, associazioni datoriali, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regioni) determina il rischio concreto, specie nelle prossime settimane, che si generino non poche incertezze sul piano applicativo, soprattutto nel caso in cui le regioni decidessero di continuare ancora nell'emanazione di proprie ordinanze.

Il quadro generale delle misure della Campania
Sotto tale profilo appare emblematico il "caso Campania". La Regione, infatti, a quanto sembra in disaccordo con il meccanismo di ripartizione delle responsabilità, non ha sottoscritto l'intesa con l'esecutivo e, con l'ordinanza 48 del 17 maggio, ha dettato proprie linee guida per diverse attività che appaiono, invero, a tratti più rigide, ma in alcuni casi anche più chiare rispetto a quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.
Il provvedimento, infatti, da un lato ha confermato l'obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale mentre, dall'altro, ha stabilito che fino al 31 luglio la riapertura delle attività sospese è consentita solo previo rispetto di quanto stabilito dalle linee guida, che i datori di lavoro dovranno portare a conoscenza dei lavoratori.
Tali linee guida sono previste per parrucchieri e altri servizi di trattamento estetico; commercio al dettaglio; ristorazione e bar; musei, archivi e biblioteche.
In particolare, per ogni tipologia di attività sono riportate le misure di sicurezza da applicare, comprese l'indicazione delle caratteristiche dei Dpi; a carico dei titolari è previsto anche un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta, comprendente mascherine chirurgiche per il malato e di tipo Ffp2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante/salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Nel caso dei ristoranti, poi, dovrà essere rilevata la temperatura corporea, quindi anche dei lavoratori, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; inoltre, dovrà essere garantita la distanza di un metro tra le persone (schiena-schiena) e di un metro tra i tavoli, e tali distanze dovranno essere indicate a terra con apposita segnaletica orizzontale.
Viceversa, qualora il rispetto di tali distanze non sia possibile, sarà necessario utilizzare idonee barriere di protezione come pannelli di dimensione minima in altezza di 1,60 metri; nell'allegato sono riportati anche degli schemi molto utili.

Tirocini extracurriculari: consentiti anche quelli in presenza
Da rilevare, inoltre, che l'ordinanza 48/2020, è intervenuta anche per regolamentare il riavvio dei tirocini extracurriculari in questa fase emergenziale; infatti, per tali tirocini e i laboratori tecnico-pratici è riconosciuta come misura prioritaria lo svolgimento a distanza.
Tuttavia, ove incompatibile con detta modalità, l'attività è svolta in presenza, purché nell'ambito dei servizi e delle attività commerciali e produttive consentiti sul territorio regionale e nel rispetto delle medesime prescrizioni di sicurezza applicate ai lavoratori dipendenti dell'ente o impresa interessata.
L'apertura è importante anche se, è bene tenerlo presente, l'attività in presenza andrà comunque giustificata; inoltre, anche il tirocinante dovrà essere informato dal soggetto ospitante circa le misure di sicurezza previste dall'ordinanza.

Sanzioni
Resta solo da osservare, infine, che per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 del Dl 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni contenute nell'ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro; nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

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