Rapporti di lavoro

Decreto rilancio: licenziamenti, contratti a termine e notifiche verbali tra le precisazioni dell’Inl

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato nazionale del lavoro interviene con la nota del 3 giugno 2020, numero 160, per fornire alcune precisazioni relativamente alle modifiche apportate dal Dl 34/2020 (decreto rilancio) al Dl 18/2020, di rilievo per le attività di competenza delle proprie articolazioni territoriali.

In particolare, si pongono in evidenza le modifiche intervenute al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, alle proroghe o rinnovi "acausali" dei contratti di lavoro a tempo determinato e alla notifica per posta dei verbali con slittamento della decorrenza dei termini decadenziali e prescrizionali.

Con riferimento al divieto di licenziamento per gmo, previsto dall'articolo 46 del decreto cura Italia, il decreto rilancio inserisce l'esclusione del divieto nell'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di Ccnl o di clausola del contratto d'appalto. In altre parole, il divieto non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto. Al contrario, i lavoratori che non transitano al nuovo appaltatore non potranno essere licenziati, ma, in presenza dei presupposti, l'appaltatore uscente potrà chiedere il trattamento di integrazione salariale.

Inoltre, quanto alla proroga del divieto di licenziamento, l'Inl sottolinea come lo stesso, oltre a essere esteso dal 17 marzo al 17 agosto 2020, riguarda anche le procedure di licenziamento collettivo nuove e pendenti avviate dopo il 23 febbraio e quelle per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 604/1966, comprese quelle in corso, ovvero non ancora definite alla data di entrata in vigore del Dl 34/2020.

In merito ai contratti a termine, l'articolo 93 del Dl 34/2020 introduce la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le causali introdotte dall'articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. A tal proposito la nota sottolinea come, ai fini della proroga/rinnovo "acausale", devono ricorrere due condizioni. La prima, il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020, escludendo così i contratti stipulati per la prima volta dopo tale data. La seconda, il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020, dal momento che il regime di "acausalità" è stato previsto fino a tale data. È comunque possibile disporre una proroga "acausale" anche oltre il 30 agosto, nel caso in cui la stessa, nel rispetto dell'articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

Quanto alle modifiche apportate dal Dl 34/2020 all'articolo 108, relativo alle notifiche per posta, l'Inl evidenzia che con l'abrogazione del comma 1 bis viene meno anche il differimento dei «termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame», ma nel contempo è stato inserito un periodo ulteriore all'interno dell'articolo 108, secondo il quale sono fatti salvi i «comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza».

Ne consegue che per le notifiche di verbali effettuate nella vigenza del comma 1 bis dell'articolo 108, ovvero dal 17 marzo al 18 maggio 2020, mediante deposito in cassetta del relativo avviso ex articolo 8 della legge 890/1982, continuerà a trovare applicazione lo slittamento della decorrenza dei termini decadenziali e prescrizionali al 31 luglio, a prescindere dal momento in cui si sia compiuta la giacenza.

L’Inl richiama altresì quanto previsto dall'articolo 103, comma 6 bis, in merito alla sospensione dei termini secondo l'articolo 14 della legge 689/1981 nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio. A riguardo, l'Inl ricorda che il termine di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione delle sanzioni amministrative decorre dal 1° giugno in tutti i casi in cui il verbale sia stato definito nel predetto periodo. Diversamente, laddove il verbale rechi una data di definizione degli accertamenti antecedente al 23 febbraio, si deve tener conto ai fini del calcolo dei termini di decadenza del periodo già decorso.

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