Rapporti di lavoro

Per il reddito di emergenza vale la retribuzione teorica e non l’importo dell’ammortizzatore sociale

di Pietro Gremigni

Il reddito di emergenza o Rem costituisce una misura residuale rispetto alle altre indennità Covid-19 e viene erogato – in presenza di tutti i requisiti di legge – esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità o trattamenti emergenziali.

L'Inps, con la circolare 69 del 3 giugno 2020, illustra i criteri applicativi di questa misura il cui ammontare base è di 400 euro mensili erogabili per due mesi a favore dei nuclei familiari con un valore di Isee inferiore a una certa soglia e la cui misura varia in base ai componenti il nucleo, a seconda di una scala di equivalenza che non può superare il valore 2 elevato a 2,1 cioè 840 euro mensili, in presenza di disabili.

I requisiti essenziali per poter chiedere il Rem sono:
- residenza italiana;
- valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio (ad esempio, per il mese di aprile un nucleo con una sola persona, il reddito non può essere al di sopra di 400 euro);
- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10mila euro. Tale soglia è elevata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- valore Isee, attestato dalla Dsu valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro.

Il Rem è incompatibile con i seguenti trattamenti percepiti da uno dei membri del nucleo familiare e il requisito va autodichiarato in sede di domanda:
- indennità Covid per autonomi, dipendenti e collaboratori di cui al decreto legge 18/2020;
-pensioni dirette e indirette salvo l'assegno di invalidità, l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile;
- i rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare come sopra indicato che, nel caso di lavoratori in Cig o Fis, va intesa come retribuzione teorica spettante;
- reddito o la pensione di cittadinanza.

Dal punto di vista degli adempimenti, la domanda va presentata in via telematica tramite i servizi Inps entro il 30 giugno 2020 e, in caso di accoglimento, è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Ad esempio, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020, saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

Il beneficio, esente da imposte, è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato presso uno sportello delle Poste.

Infine, il valore massimo mensile del Rem è di 400 euro in presenza di un solo componente il nucleo. La scala di equivalenza si eleva dello 0,40 per ogni membro in più (quindi 400 euro moltiplicato per 1,40 cioè 560 euro) e di 0,20 se si tratta di minori. In ogni caso l'importo massimo è di 840 euro quando nel nucleo ci sono dei disabili, per esempio 3 adulti, 2 minorenni e un disabile. In mancanza di disabili il parametro massimo è 2, corrispondenti a 800 euro mensili.

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