Agevolazioni

Misure temporanee per il sostegno alle imprese e al settore alberghiero e termale

di Salvatore Servidio


Sostegno alla liquidità delle imprese - L'articolo 1 del Dl 23/2020 dispone che Sace, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle Pmi, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, secondo quanto introdotto in sede referente.

Sostegno ai settori alberghiero e termale (articolo 6 bis) - Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 917/1986 (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del Codice civile (criteri di valutazione) e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 342/2000, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello sopra indicato, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Il saldo attivo che deriva dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva e può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta del 10%, sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 160/ 2019.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

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