Rapporti di lavoro

Covid-19, la direttiva Ue 2020/739 alza l’asticella delle tutele dei lavoratori

di Mario Gallo

La comparsa sul palcoscenico mondiale del nuovo coronavirus oltre alla ben nota situazione pandemica ha determinato anche l'inevitabile genesi di notevoli lacune normative che hanno indotto Governo e Regioni a un'affannosa rincorsa, attraverso provvedimenti emergenziali, per cercare di mettere in campo, nel più breve tempo possibile, le necessarie misure di contenimento.

Per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, quanto mai attuale in questo periodo, una delle maggiori criticità che è affiorata riguarda l'adeguatezza del Dlgs 81/2008, non tarato su una situazione straordinaria di questo genere, specie per quanto riguarda la disciplina sugli agenti biologici contenuta nell'articolo 266 e seguenti sulla quale ora è intervenuta la Commissione europea con la direttiva 2020/739 del 3 giugno 2020 (in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 giugno 2020), in cui ha preso una decisa posizione sulla classificazione del Covid-19 in termini di rischio biologico potenziale, inserendolo nel gruppo tre (articolo 1).

C lassificazione dei gruppi di agenti biologici e adempimenti dei datori di lavoro
Per comprendere la portata di questa novità normativa occorre tener presente che l'articolo 268 del Dlgs 81/2008 ripartisce gli agenti biologici in quattro gruppi, in base al rischio d'infezione, graduando gli adempimenti dei datori di lavoro anche in base alla classificazione operata nel documento di valutazione dei rischi (articolo 271).

A mero titolo esemplificativo, si consideri che l'articolo 280 prevede l'obbligo d'istituire il registro degli esposti, nel caso di lavoratori addetti ad attività comportanti l'uso di agenti del gruppo 3 e 4, in quanto caratterizzati da una maggiore rischiosità.

Tale regime poggia sulla direttiva 2000/54/Ce che prevede «norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi» e trova applicazione a tutte le attività, pubbliche e private, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa.

In particolare, va osservato che nell'allegato III di tale direttiva è riportato l'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, classificati secondo il livello del rischio d'infezione. Con la direttiva 2000/54/Ce tale elenco è stato aggiornato inserendovi il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (Sars) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (Mers).
Tale famiglia (coronaviridae) è stata classificata come appartenente al gruppo 2, come riportato nell'allegato XLVI del Dlgs 81/2008.

La classificazione della Sars Covid-19
Come si legge nella nuova direttiva 2020/739, quindi, sulla base dei «dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l'infezione, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV2 all'allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro».

Di conseguenza, poiché il Covid-19 può causare gravi malattie nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica (si veda l’articolo 83 del Dl 34/2020) e che, almeno al momento, non sono disponibili vaccini o cure efficaci, come accennato nell'allegato alla direttiva 2020/739, il nuovo coronavirus è stato classificato nel gruppo 3, quindi ritenuto dotato di una maggiore rischiosità rispetto agli altri virus della famiglia, con tutto ciò che ne consegue per i datori di lavoro in termini di adempimenti più stringenti da mettere in campo.

Recepimento della norma europea
Per quanto riguarda, invece, il recepimento della direttiva 2020/739, in vigore dal 24 giugno 2020, come si legge nel provvedimento alla luce della gravità della pandemia da Covid-19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio dieci del pilastro europeo dei diritti sociali, gli stati membri sono tenuti al recepimento entro il termine breve di cinque mesi (24 novembre 2020) ma, considerata l'eccezionalità della situazione, gli stessi sono invitati ad attuarla anche prima.

Speriamo che questo invito non cada nel vuoto, anche perché è urgente un intervento sul Dlgs 81/2008, per adeguare la disciplina vigente sugli agenti biologici – che già di se è alquanto lacunosa – all'emergenza in atto che, è bene ricordarlo, è primariamente una questione di sanità pubblica, rimodulando gli adempimenti delle aziende anche in base alla natura dell'attività.

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