Rapporti di lavoro

Lavoratori mobili, sanzione in misura fissa per la mancata fruizione dei riposi intermedi

di Antonella Iacopini

Il mancato rispetto dei riposi intermedi, stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 234/2007, per i lavoratori che effettuano operazioni mobili di autotrasporto comporta l'applicazione della sanzione in misura fissa, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.
Questa l'indicazione operativa fornita con la nota 18 giugno 2020, prot. n. 260 dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a fronte di un parere richiesto da una propria articolazione territoriale. In particolare era stato chiesto un chiarimento su come calcolare la sanzione prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007 per la violazione del citato articolo 5, più precisamente se fosse necessario moltiplicare l'importo per ciascun lavoratore cui la sanzione si riferisce o se l'importo della sanzione fosse da intendersi in misura fissa.
Come noto, il citato articolo 5 dispone che, ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. La durata di detto riposo dipende dal totale delle ore di lavoro: la pausa dovrà, infatti, essere di almeno 30 minuti se la durata della prestazione lavorativa è compresa tra le 6 e le 9 ore, mentre sarà di almeno 45 minuti se il totale delle ore di lavoro supera le 9 ore. Lo stesso articolo prevede, altresì, la possibilità di frazionare i riposi intermedi, purché la durata di ciascuno non sia inferiore a quindici minuti. Come già ricordato, la sanzione amministrativa per la violazione di quanto disposto in termini di riposi intermedi è stabilita dal comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 234/2007, il quale individua un importo minimo e massimo da euro 103 a euro 300.
Basandosi sul tenore letterale del combinato disposto dagli artt. 5 e 9, comma 2, del suddetto decreto legislativo, l'Ispettorato afferma che la violazione è stata individuata dal legislatore in un importo minimo e massimo senza, quindi, dover tenere conto del numero dei lavoratori coinvolti. A riprova della correttezza di tale interpretazione, nella nota in commento, viene richiamata la formulazione dei commi 1 e 4 dello stesso articolo 9, riferiti alle sanzioni da applicare in caso di violazione rispettivamente della durata massima della prestazione lavorativa settimanale (art. 4 D.Lgs. n. 234/2007) e del lavoro notturno (art. 7 D.Lgs. n. 234/2007). Rispetto a tali violazioni, infatti, il legislatore ha espressamente previsto una commisurazione della sanzione sulla base del numero dei lavoratori e per ciascun periodo cui la violazione si riferisce, diversamente da quanto riportato nel comma 2 dell'articolo 9. E' su questo punto, quindi, che l'Ispettorato pone l'accento, confermando così l'applicazione della sanzione in misura fissa per il mancato rispetto dei riposi intermedi. In altre parole, l'ispettore, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per tale illecito, non dovrà moltiplicare l'importo della sanzione per il numero dei lavoratori cui si riferisce la violazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©