Rapporti di lavoro

Cig in deroga aziende plurilocalizzate, domande in base alla singola unità produttiva

di Gianfranco Nobis

Le aziende plurilocalizzate dovranno presentare le domande di trattamento d'integrazione salariale in deroga, riferite ai periodi di sospensione causati dall'emergenza epidemiologica Covid-19, in base alle singole unità produttive. Lo ha reso noto l'Inps attraverso il messaggio 2503/2020.

Facendo seguito alle istruzioni già fornite attraverso il messaggio 2328/2020 (e prima ancora attraverso la circolare 58/2020) con cui era stato disposto uno specifico flusso informativo semplificato, l'Inps modifica nuovamente le modalità operative di gestione delle domande, specificando che le istanze relative alla Cigd con causale Covid-19 inerenti le aziende plurilocalizzate, dovranno avvenire attraverso il sistema del ticket.

Le richieste d'intervento, come indicato dal messaggio, potranno essere inviate tramite il portale Inps accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link Cig e fondi di solidarietà, tramite la funzione Cig straordinaria e deroga.

La nuova procedura, applicabile alle imprese che sviluppano la propria attività tramite un numero elevato di unità produttive, ubicate al meno in 5 Regioni o Provincie Autonome sul territorio nazionale, impone che le domande siano trasmesse in relazione alle singole unità produttive, comprendendovi anche le eventuali unità operative autorizzate dal decreto ministeriale.

Questa modalità di gestione, spiega l'istituto, si è resa necessaria al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di prestazione concedibile i quali, per effetto dei diversi provvedimenti legislativi emanati, corrispondono rispettivamente a 13 settimane per le imprese aventi uffici o stabilimenti ubicati all'interno dei comuni elencati nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo, oppure 9 settimane, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del Dl 18/2020, fruibili nel periodo 23 marzo-31 agosto 2020.

Il conteggio dei periodi viene infatti effettuato in base alla singola unità produttiva, computando la settima come interamente fruita quando l'evento di sospensione interessi 5 o 6 giorni lavorativi in base alla settimana lavorativa aziendale (circolare 582009). Secondo quanto confermato dall'Inps nell'ambito del tavolo tecnico con il consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro del 20 aprile scorso, eventuali periodi non fruiti a causa di riduzioni parziali dell'attività, che abbiano interessato solo alcuni dei giorni lavorativi previsti, potranno essere oggetto di una nuova richiesta.

Decade dunque l'iter procedurale semplificato di presentazione delle domande introdotto dal messaggio 2328/2020, attraverso il quale è stato possibile inviare via Pec nei giorni compresi tra il 4 e il 17 giugno, le richieste di Cigd per aziende plurilocalizzate. L'invio via Pec, implementato al fine di ridurre il numero delle istanze a carico delle aziende, ha permesso infatti di ottimizzare le richieste aggregandovi i dati di più unità produttive, le quali presentavano elementi di omogeneità in riferimento alla collocazione territoriale o in relazione all'attività svolta.

Il nuovo sistema di gestione con ticket introdotto dal messaggio 2503/2020 è invece legato alla singola unità produttiva e richiede necessariamente l'invio di una specifica domanda in funzione del numero di unità (produttive o operative) effettivamente autorizzate. Le domande di Cigd tramite la procedura descritta, lo ricordiamo, potranno essere inviate solo dopo aver ricevuto il provvedimento di concessione da parte del ministero del Lavoro, secondo quanto indicato dal punto A della circolare 58/2020.

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