Rapporti di lavoro

Prorogata al 31 luglio la domanda per il reddito di emergenza

di Pietro Gremigni


Il termine perentorio del 30 giugno 2020, previsto per la richiesta del Reddito di emergenza, è prorogato al 31 luglio 2020. Lo slittamento disposto dal decreto legge 52/2020 è ripreso dal messaggio dell'Inps 2520 del 19 giugno 2020 e riguarda uno degli importanti strumenti di sostegno al reddito disposto dal decreto legge rilancio di cui ricapitoliamo i punti centrali, tenendo conto che il Rem è erogato in misura pari a due mensilità, secondo i criteri di calcolo che vedremo.

I destinatari del Rem sono i nuclei familiari in condizioni di estremo bisogno sostanzialmente esclusi da altri strumenti di sostegno e che siano nelle seguenti condizioni (articolo 82 del decreto legge 34/2020):
1) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
2) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare del Rem (ad esempio per il mese di aprile un nucleo con una sola persona, il reddito percepito, in base al principio di cassa, non può essere al di sopra di 400 euro. Con due componenti il paramento è 1,4 e l'importo sale a 560 euro);
3) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro;
4) un valore dell'Isee inferiore a 15.000 euro, attestato da una Dsu in corso di validità all'atto della presentazione della domanda.

Misura – Partendo dalla base minima di 400 euro spettante a un membro, per ogni componente il nucleo occorre moltiplicare tale somma per:
-0,4 se maggiorenni;
-0,2 se minorenni
fino a un parametro massimo di 2, che sale a 2,1 quando nel nucleo ci sono disabili.
Per le domande presentate entro fine giugno, verranno erogate due mensilità corrispondenti a luglio e agosto. Mentre se verrà presentata nel mese di luglio, le due mensilità saranno riferite ad agosto e Settembre, sempre con accredito sul conto corrente indicato nella domanda o con bonifico domiciliato presso le poste.

Richiesta - Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Inps previa richiesta, tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso entro il termine già indicato del 31 Luglio 2020, autenticandosi con Pin, Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.
Le richieste di Rem possono essere presentate anche presso i centri di assistenza fiscale e i patronati (Inps messaggio 2133/2020).

Dopo avere presentato la domanda i dati relativi ai requisiti ed alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno controllati, effettuati anche a campione. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Quanto alle incompatibilità il Rem non compatibile con i seguenti trattamenti la cui assenza dovrà essere autocertificata dal richiedente:
- con le indennità Covid percepita al momento della domanda da uno dei componenti del nucleo familiare.
- con la percezione da parte di uno dei membri del nucleo di una pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno di invalidità civile;
- con la presenza di una retribuzione lorda del nucleo familiare superiore agli importi del Rem. Nel caso di lavoratori posti in Cigo/Cigd/Fis, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;
-con la percezione del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

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