Rapporti di lavoro

Indennità di mobilità in deroga per i non aventi titolo alla Naspi, le istruzioni dell’Inps

di Mauro Marrucci


Con la circolare n. 75 del 22 giugno 2020 l'Inps ha emanato le istruzioni operative per l'erogazione dell'indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come modificati dall'articolo 87 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio).

Secondo il comma 251, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, senza avere diritto alla Naspi, può essere concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con il richiamato ammortizzatore sociale, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, nei limiti delle risorse disponibili.

Secondo l'Inps l'assenza del diritto alla Naspi da parte del singolo lavoratore deve essere intesa anche nel senso della mancata richiesta dell'indennità di disoccupazione avanzata dal singolo dipendente che ne avesse tuttavia diritto.

La provvidenza può essere decretata dalle Regioni e dalle Province autonome soltanto previa verifica della disponibilità finanziaria, formalmente loro comunicata da parte dell'Inps via Pec.

Beneficiari ne sono i lavoratori subordinati, con rapporto contrattuale sia a tempo determinato, sia indeterminato - con qualifica di operaio, impiegato o quadro, compresi apprendisti e lavoratori somministrati – ai quali devono essere applicate misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali oltre che all'Anpal. Alla fattispecie non si applica il requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, ex articolo 2, comma 67, della legge n. 92/2012.

L'Istituto ha precisato che, al fine di individuare i destinatari del trattamento, il decreto di Cig in deroga – che, senza soluzione di continuità, deve precedere la concessione dell'indennità da parte delle Regioni e delle Province autonome – deve rientrare esclusivamente tra le opzioni normative di cui: i) all'articolo 2 del Dl n. 83473 del 1° agosto 2014; ii) all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; iii) all'articolo 26-ter, comma 2, del Dl. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

Il pagamento dell'indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda di mobilità in deroga on-line.

In merito alla cumulabilità e alla compatibilità dell'indennità in argomento l'Istituto richiama i principi già stabiliti per l'indennità di mobilità ordinaria precisando, in via ulteriore che, laddove il beneficiario del trattamento provveda a rioccuparsi con un contratto di lavoro lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà essere operata soltanto la sospensione della prestazione e non lo «slittamento della data finale della stessa» in quanto tale termine è già indicato nel medesimo decreto di concessione.

La circolare spiega, infine, che non sarà possibile la corresponsione dell'indennità in forma anticipata e in un'unica soluzione in quanto tale casistica non è prevista dalla richiamata normativa preordinata allo scopo.

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