Rapporti di lavoro

Sospensione dei licenziamenti anche per sopravvenuta inidoneità

di Antonella Iacopini

Il sopraggiungere di inabilità alla mansione non costituisce deroga alla sospensione delle procedure di licenziamento stabilita dall'articolo 46 del Dl 18/2020. Questo il tenore del chiarimento fornito, con nota 298 del 24 giugno 2020, dalla direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Ispettorato affronta la questione dell'esatta individuazione dell'ambito applicativo del citato articolo 46 e cioè se possa o meno essere ricompresa l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Secondo quanto disposto dall'articolo 46 del Dl 18/2020, modificato dall'articolo 80 del Dl 34/2020, dal 17 marzo 2020 sono sospese per cinque mesi le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, per lo stesso periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo in base all'articolo 3, della legge 604/1966. Sono, altresì, sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Peraltro, il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

L'Ispettorato, nella nota in commento, muove il proprio ragionamento dalla volontà del legislatore di conferire all'articolo 46 un carattere generale, con la conseguenza di ricomprendere nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in base all'articolo 3 della legge 604/1966.

Merito della nota è evidenziare come l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che l'inidoneità impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale.

A sostegno, l'Ispettorato richiama alcune recenti sentenze della Cassazione civile, sezione lavoro: sentenze 27243 e 13649 rispettivamente del 26 ottobre 2018 e del 21 maggio 2019.
L'obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta.

Pertanto, conclude la nota, si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del Dl 18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

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