Rapporti di lavoro

Bolzano, cassa integrazione con otto settimane aggiuntive

di Josef Tschöll

Sulla Cig in deroga le due Province Autonome di Bolzano e Trento hanno scelto, fin dall'inizio della sospensione delle attività e il ricorso alle prestazioni di sostegno al reddito per effetto della pandemia, un percorso particolare mediante i due fondi di solidarietà territoriali.

L'accordo tra le Provincie autonome e le parti sociali ha deciso di affidare l'intera gestione ai propri fondi di solidarietà territoriale (costituiti in base all’articolo 40 del Dl 148/2015), eliminando così il passaggio presso l'amministrazione provinciale (ripartizione lavoro).

Con questo meccanismo si è voluto semplificare e velocizzare al massimo le procedure di accesso alla Cig in deroga per i datori di lavoro.

Lo stesso Dl 18/2020 assegna, sul piano procedurale, le risorse di finanziamento della Cig in deroga per le due Province autonome ai rispettivi fondi di solidarietà territoriali. I fondi devono poi anche autorizzare le relative prestazioni in deroga.

Con il decreto rilancio (Dl 34/2020) è stato, inoltre, aggiunto il comma 5-quater all'articolo 22 del Dl 18/2020, il quale autorizza le due Province a mettere proprie risorse per assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga.

L'accordo per i periodi aggiuntivi
La possibilità offerta dalle modifiche introdotte con il decreto rilancio è stata subito inserita in un accordo quadro tra la Provincia autonoma di Bolzano (con l'assessore al lavoro – Philipp Achammer) e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello locale. L'accordo consente a Bolzano di fruire di ulteriori otto settimane di cassa integrazione guadagni (ordinaria, in deroga o assegno ordinario) per Covid-19 rispetto ai periodi finanziati e gestiti dallo Stato mediante l'Inps.

Questa misura e l'accordo nascono dalle preoccupazioni, a livello locale, che lo Stato non riesce a garantire o coprire per tutti i settori e fino alla fine della crisi le diverse prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

L'intesa prevede che ai lavoratori, la cui attività è sospesa o ridotta nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 per il motivo connesso all'emergenza epidemiologica Covid-19, può essere concessa una tutela integrativa rispetto al relativo trattamento di integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o dell'assegno ordinario per un periodo aggiuntivo massimo di otto settimane. Ovviamente l'intervento provinciale è sussidiario rispetto a quello dello Stato e opera, dunque, solamente se gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto previsti dal legislatore nazionale per Covid-19 sono esauriti, ma anche se momentaneamente non disponibili o sospesi.

L'esigenza di utilizzare le risorse provinciali è venuta meno, per adesso, dopo l'intervento del Dl 52/2020 che consente l'utilizzo delle quattro settimane di cassa integrazione anche prima del 1° settembre 2020. Ma con l'evolversi della situazione potrebbe anche rendersi necessario intervenire più avanti, in autunno.

Sul piano procedurale è previsto l'accesso alla tutela integrativa tramite domanda da parte del datore di lavoro, a pena di inammissibilità, entro la fine del nono mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 148/2015.

Il trattamento integrativo della Provincia autonoma di Bolzano può essere concesso con la modalità del pagamento diretto da parte della sede territoriale Inps di Bolzano a favore delle persone avente diritto oppure tramite pagamento a conguaglio, previa autorizzazione da parte del fondo di solidarietà territoriale.

L'accordo contiene anche una disciplina per la procedura sindacale. Sono esonerate da qualsiasi adempimento le aziende con meno di 5 dipendenti, mentre per le altre è previsto unicamente l'invio dell'elenco dei lavoratori coinvolti e la comunicazione del relativo periodo richiesto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro.
L'intervento provinciale è esteso a coprire anche i periodi contributivi mediante la contribuzione correlata.

L'amministrazione provinciale, il comitato di amministrazione del fondo di solidarietà territoriale e l'Inps dovranno comunque ancora chiarire e comunicare le procedure operative.

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