Rapporti di lavoro

Ammortizzatori sociali Covid-19: le domande per il mese di luglio

di Pietro Gremigni

La presentazione delle domande di Cigo, Cig in deroga e assegno ordinario con la causale Covid 19, a pagamento diretto e con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Questa è la previsione dell'art. 22 quater del decreto legge 18/2020 come modificato dal decreto legge 34/2020 su cui sono poi intervenute altre disposizioni attuative e interpretazioni dell'Inps per delineare la fitta agenda di adempimenti che i datori di lavoro devono rispettare in questo mese di luglio, in attesa che la riforma del sistema di pagamento della cassa integrazione e degli altri ammortizzatori da agosto entri a regime fino al termine della fase di emergenza.
Vedremo pertanto di chiarire i vari passaggi e gli adempienti conseguenti alla luce del decreto attuativo 9 del 20 giugno 2020, nonché della circolare ministeriale 11 del 1° luglio 2020 e della circolare dell'Inps 78 del 27 giugno 2020.

Le settimane richiedibili – Dopo il decreto-legge 52/2020 risulta più flessibile la concessione delle settimane di ammortizzatori richiedibili entro il limite massimo complessivo di 18 settimane, salvo le regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che possono arrivare fino a 22 complessive.
Entro il 31 agosto 2020 sono pertanto richiedibili un massimo di 14 settimane di cui 9 settimane previste dal primo decreto legge cura Italia e ulteriori 5 introdotte dal decreto legge 34/2020.
Condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane, relativamente al medesimo periodo, è quindi che per i datori di lavoro richiedenti sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane a prescindere dalla loro fruizione.
Invece le ulteriori 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 sono limitatate ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 14 settimane.
Infine per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 settimane + 5 settimane), l'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020 ha previsto la possibilità di usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

La competenza – Ai fini dell'indirizzamento delle richieste, occorre distinguere:
-per le prime 9 settimane di trattamento relative al periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 la competenza rimane Regionale o del Ministero del lavoro per le c.d. imprese plurilocalizzate;
-per i periodi successivi alle prime nove settimane, la domanda va inviata alla sede Inps competente.
I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane devono rivolgersi alla Regione (o al Ministero del lavoro in caso di aziende plurilocalizzate) per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove, secondo le procedure già in uso.

Il pagamento diretto del trattamento – Il pagamento diretto dell'integrazione salariale è l'unico sistema di pagamento nell'ambito della CIG in deroga, mentre negli altri casi è una facoltà del datore di lavoro.
La regola a regime è quella per cui la richiesta all'Inps va fatta entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività. Se tale termine non viene rispettato il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inps la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione, a pena di decadenza.
Le nuove regole sono in vigore per le domande presentate dal 18 giugno in avanti e la norma che impone il termine breve di 15 giorni per fare la domanda, in questa prima fase di applicazione è soggetta a tempi un po' più lunghi ed elastici. Pertanto, per tutti in trattamenti richiesti con pagamento diretto nell'ambito di tutti gli ammortizzatori indicati:
-Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza entro il 15 luglio 2020;
-se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020 l'istanza doveva essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020 (INPS circ. 78/2020);
-se tale termine non è stato rispettato le aziende hanno tempo comunque fino al 17 luglio 2020;
-Per i periodi di sospensione/riduzione iniziati dal 18 giugno 2020 al 30 giugno 2020, il termine (normale) per presentare la domanda di CIG/FIS/CIGD/assegno ordinario con pagamento diretto è fissato entro il 31 luglio 2020.
La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, mediante i consueti canali previsti per l'integrazione salariale che si intende chiedere. In particolare (INPS circ. 78/2020):
-per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà" > "Cig Ordinaria".
-Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "CIG in Deroga INPS";
-Per l'assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "Fondi di solidarietà".
La richiesta di anticipazione del 40% del trattamento non è un obbligo ma una facoltà per cui, dice la circ. 78/2020, in caso di richiesta di anticipo bisogna selezionare l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI". Di conseguenza, qualora si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.
Selezionando l'opzione "SI" diventa obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
-codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
-IBAN dei lavoratori interessati;
-ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Se il datore di lavoro imposta sul "SI" l'opzione relativa all'anticipazione, senza aver inserito tutti i dati richiesti, la domanda integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata. Allo stesso modo la richiesta non potrà essere presa in carico qualora i seguenti dati non siano corretti:
-codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
-IBAN formalmente corretto;
-totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235;
-totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in domanda.

Il pagamento del saldo – Ai fini del pagamento al lavoratore del saldo a conguaglio di quanto dovuto, il datore di lavoro deve inviare all'Inps il modello "SR41", secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
Pertanto, nella iniziale fase transitoria i termini indicati sono rinviati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Cigo e assegno ordinario senza pagamento diretto – Nel caso di domanda di CIGO e degli altri ammortizzatori, con esclusione della CIGD (per la quale c'è solo il pagamento diretto), la domanda va presentata all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (art. 19 decreto-legge 18/2020).

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