Rapporti di lavoro

Covid-19, le istruzioni per il servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale con criticità per i professionisti

di Mario Gallo

La pandemia da COVID-19 ha determinato anche la necessità di una rimodulazione della disciplina sul controllo sanitario del lavoratore; il Governo, tuttavia, non ha deciso di passare direttamente attraverso il cd. "Testo unico" della sicurezza sul lavoro n.81/2008, ma ha creato parallelamente una normativa speciale per i lavoratori considerati "fragili" rispetto ai danni prodotti da un eventuale contagio.

L'art. 83 del D.L. n.34/2020 (cd. decreto "Rilancio"), infatti, ha previsto un particolare regime che assegna all'Inail il delicato compito di assistere le aziende, soprattutto quelle di micro e piccole dimensioni, grazie alla possibilità da parte dei datori di lavoro di ricorrere ai medici del lavoro dell'Istituto assicuratore.

Con comunicato del 1° luglio 2020, quindi, l'Inail ha reso noto le istruzioni operative per accedere a questo nuovo servizio che, come vedremo, generano anche alcune criticità per i professionisti.

La visita medica per i lavoratori "fragili".
L'istituto, infatti, nel richiamare la disciplina prevista dal citato art. 83, che si applica a tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, compresi i professionisti, ha precisato che la predetta attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori che sono inquadrabili come "fragili", ovvero sui lavoratori "che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità".
Si osservi che l'età è posta in relazione alle condizioni di salute anche se, invero, la norma sembra distinguere, invece, l'ipotesi dell'età dalla condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Procedura per l'accesso al servizio di medicina del lavoro.
Sul piano operativo l'INAIL ha precisato che per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), del D.Lgs. n.81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la predetta sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Istituto che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
A tal fine è stato attivato il nuovo servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020, che consente al datore di lavoro di avanzare la richiesta; sarà, poi, l'INAIL a individuare il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All'esito di tale visita medica è espresso "....un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio".
Inoltre, come chiarito ancora nel comunicato, successivamente all'invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceverà una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura (in esenzione da IVA) per il pagamento della prestazione effettuata che, in mancanza ancora oggi dell'apposito decreto interministeriale, è tariffata provvisoriamente a euro 50,85.

Le incognite della delega ai professionisti.
Da osservare, infine, che nel comunicato viene anche precisato che la richiesta può essere presentata anche da un delegato del datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello di delega "Mod. 06 SSE delega".
Bisogna fare molta attenzione, però, in quanto secondo tale modello la delega è conferita ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.81/2008, quindi, è cosa ben diversa dal normale mandato con il quale il professionista viene incaricato di compiere un determinato adempimento in nome e per conto del proprio assistito.
Si tratta, infatti, della delicata delega di funzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che, si badi bene, può comportare anche sanzioni penali per il delegato in quanto con tale atto viene trasferita una porzione della posizione di garanzia da parte del datore di lavoro.

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