Rapporti di lavoro

Congedi Covid-19 istruzioni interne dell'Inps

di Cristian Valsiglio

L'Inps, con messaggio n. 2764 del 9 luglio 2020, illustra alle proprie strutture interne le modalità di gestione dei congedi Covid. È bene da subito rilevare che il predetto messaggio fornisce istruzioni tecniche di gestione delle domande applicabili solo dagli operatori dell'Istituto.
In particolare l'Istituto affronta tre temi: le conversioni/trasformazioni d'ufficio dei congedi Covid; la compatibilità dei congedi covid con il bonus baby sitting, la gestione dei riposi giornalieri da legge 104/1992.
In relazione al primo aspetto è bene soffermarsi sull'aspetto terminologico.
L'Inps, con il termine «conversione d'ufficio» fa riferimento alle domande di congedi parentali presentate dai lavoratori dipendenti prima del 29 marzo 2020 e ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 05 marzo 2020 al 31 luglio 2020, mentre con il termine «trasformazione d'ufficio» fa riferimento alle domande di congedi parentali presentate da lavoratori iscritti alla gestione separata e da lavoratori autonomi presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 e ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.
L'Istituto conferma che la procedura di conversione/trasformazione è stata aggiornata in modo da permettere la gestione di tutte le 30 giornate di congedo Covid. In presenza di più domande per un lavoratore, gli operatori Inps dovranno effettuare le conversioni/trasformazioni d'ufficio secondo un criterio cronologico dalle domande più risalenti a quelle più recenti.
In caso di richiesta di rinuncia di periodi non fruiti come congedo covid-19 o di reiezione di periodi richiesti come congedo Covid-19, è eccezionalmente consentito e solo su richiesta motivata dell'interessato, ove in possesso dei requisiti di legge, l'inserimento di domande di congedo parentale a copertura dei corrispondenti periodi pregressi di congedo Covid-19 rinunciati o respinti.
Trattandosi di domande di congedo parentale riferite a periodi precedenti la domanda stessa, la struttura territoriale dovrà preventivamente valutare l'eccezionalità della situazione ed eventualmente invitare l'interessato a presentare domanda di congedo parentale anche se la procedura correttamente segnala come non accoglibile un periodo antecedente la data di presentazione. Una volta presentata la domanda, la sede provvederà quindi a modificare la data di presentazione sulla pratica in modo da poter procedere all'accoglimento.
Sul punto, tuttavia, si rileva che attualmente è assente in UniEmens il codice di restituzione dell'indennità del congedo Covid, motivo per il quale il datore di lavoro può agire solo tramite flussi di regolazione.
In merito al tema del rapporto tra congedi Covid e bonus baby sitting, l'Inps evidenzia che, proprio per consentirne la cumulabilità tra i due istituti, l'applicazione "Gestione Maternità", disponibile sulla Intranet nell'area "Prestazioni a sostegno del reddito" è stata aggiornata per segnalare e non bloccare la definizione di congedi covid-19 in presenza di richieste di bonus baby-sitting.
Relativamente ai riposi giornalieri ex lege 104/1992, l'Inps evidenzia le seguenti regole di gestione:
-per il mese di marzo e aprile è mantenuto il limite mensile massimo pari a 15 giorni nel limite massimo di 18 giorni complessivi nei due mesi;
-la coppia di mesi marzo-aprile Covi-19 sarà trattata separatamente dalla coppia di mesi maggio-giugno Covid-19, applicando per maggio-giugno gli stessi criteri di suddivisione, capienza per richiedente/nucleo familiare, cumuli e sovrapposizioni già previsti per la coppia marzo-aprile Covid-19;
-i giorni massimi richiedibili nel mese di maggio e i giorni massimi richiedibili nel mese di giugno sono pari a 15 giorni nel limite massimo di 18 giorni complessivi nei due mesi.

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